LEGGE 19 dicembre 1984, n. 863 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali

Coming into Force23 Dicembre 1984
Enactment Date19 Dicembre 1984
Published date22 Dicembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/12/22/084U0863/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.351 del 22-12-1984
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "contratti collettivi aziendali", sono aggiunte le seguenti: "con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 e' determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarieta'. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilita' separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare e' ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale";

al comma 4, dopo le parole: "e' a carico della", sono aggiunte le seguenti: "contabilita' separata dei trattamenti di".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: "contratti collettivi aziendali", sono aggiunte le seguenti: "stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale", e dopo le parole: "a tempo indeterminato di nuovo personale", sono aggiunte le seguenti: "con richiesta nominativa";

al comma 2, sono soppresse le parole: "industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno ed" e la parola: "contributivi" e' sostituita dalle seguenti: "degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni,";

al comma 3, le parole: "contributivi previsti per le aziende industriali ed artigiane nel Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "degli oneri sociali di cui al comma precedente" ed e' aggiunto il seguente periodo: "L'ammontare complessivo degli sgravi degli oneri sociali e dei contributi di cui al comma 1 non puo' comunque superare la somma totale di quanto le aziende sarebbero tenute a corrispondere, secondo le norme vigenti, in materia di contribuzioni previdenziali ed assistenziali";

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

"4-bis. Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di cui al presente articolo non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile - ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore - nelle unita' produttive interessate dalla riduzione dell'orario, salvo che vi sia carenza, dichiarata dalla commissione del collocamento, di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali e' programmata l'assunzione con richiesta nominativa";

al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione e' cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina sul cumulo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153";

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"Ai fini della individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che...

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