LEGGE 9 dicembre 1986, n. 896 - Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

Coming into Force25 Dicembre 1986
End of Effective Date10 Marzo 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/12/24/086U0896/CONSOLIDATED/20100224
Enactment Date09 Dicembre 1986
Published date24 Dicembre 1986
Official Gazette PublicationGU n.298 del 24-12-1986 - Suppl. Ordinario n. 120
CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PROGRAMMATICHE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Ambito di applicazione della legge e competenze)

  1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche, effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilita'.

  2. Le funzioni amministrative riguardanti le attivita' di cui al precedente comma, compresa la funzione di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

  3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale sono delegate alle Regioni.

  4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine.

  5. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi.

  6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondita' inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.

  7. E' esclusa dall'applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico.

  8. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni della presente legge non si applicano qualora il valore economico dei KWh termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

  9. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ovvero dalla corrispondente autorita' regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale.

Art 1.

(Ambito di applicazione della legge e competenze)

  1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche, effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilita'.

  2. Le funzioni amministrative riguardanti le attivita' di cui al precedente comma, compresa la funzione di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

  3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale sono delegate alle Regioni.

  4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi ; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine.

  5. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi .

  6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondita' inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.

  7. E' esclusa dall'applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico.

  8. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni della presente legge non si applicano qualora il valore economico dei KWh termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

  9. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ovvero dalla corrispondente autorita' regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N.22

Art 2.

(Inventario delle risorse geotermiche)

  1. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) predispongono l'inventario delle risorse geotermiche e presentano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un rapporto congiunto sui risultati conseguiti.

  2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura il coordinamento delle attivita' svolte dagli enti di cui al comma precedente e redige, in base al rapporto presentato dagli enti stessi, una relazione con l'indicazione dei territori di interesse geotermico.

  3. La relazione e' trasmessa alle Regioni che provvedono ad informare i comuni interessati, i quali possono formulare eventuali osservazioni sulle risultanze dell'indagine. I Comuni tengono conto delle localizzazioni delle aree geotermiche ai fini della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici.

  4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura l'aggiornamento dell'inventario e, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche, anche mediante convenzioni con operatori pubblici o privati di adeguate capacita' tecniche.

  5. Entro un anno dalla data di ricevimento della relazione di cui al comma 2 del presente articolo le Regioni, tenuto conto dei propri programmi di sviluppo e sentiti i Comuni interessati, definiscono il piano di destinazione e dei possibili usi delle risorse geotermiche di interesse locale, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N.22

CAPO II DISPOSIZIONI SULLA RICERCA
Art 3.

(Assegnazione del permesso di ricerca e criteri di preferenza)

  1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, e' rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacita' tecnica ed economica, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e per la geotermia" e previa approvazione del programma dei lavori allegato all'istanza.

  2. In caso di concorso di piu' istanze relative alla stessa zona, il permesso e' rilasciato tenendo conto della garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, ai fini della corretta esecuzione del programma di lavoro proposto, della conoscenza diretta di cui essi dispongono sui problemi geologico-strutturali specifici dell'area richiesta, dell'ampiezza del programma di lavoro, tenuto conto della sua razionalita' e con riferimento anche alla sua eventuale complementarieta' con ricerche svolte in zone adiacenti.

  3. Il permesso e' accordato, a parita' di condizioni, in via preferenziale all'ENEL e all'ENI, singolarmente o in contitolarita' paritetica.

  4. Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle more dell'istruttoria e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi di cui...

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