LEGGE 21 luglio 1967, n. 613 - Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Coming into Force18 Agosto 1967
Published date03 Agosto 1967
Enactment Date21 Luglio 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/08/03/067U0613/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.194 del 03-08-1967
TITOLO I Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
CAPO I DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondita' di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondita' delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone.

La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sara' effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.

Sino alla entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca ne' concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.

Art 1.

Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondita' di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondita' delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone. 7

La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sara' effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.

Sino alla entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca ne' concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.

CAPO II OGGETTO DEL TITOLO
Art 2.

Il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne le risorse naturali appartiene allo Stato.

Le attivita' dirette alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane, dalla costa a bassa marea fino al limite esterno della piattaforma continentale italiana, sono soggette alle disposizioni della presente legge e a quelle non contrastanti contenute nelle leggi vigenti.

Le attivita' di cui al comma precedente sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla liberta' di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale, nonche' alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti.

Le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali non previsti dalla presente legge, alla stregua di, quelle ricavate nel territorio italiano.

Le autorizzazioni e le concessioni per la esplorazione della piattaforma continentale a fini diversi da quelli previsti nei commi precedenti e per lo sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli idrocarburi e dalle altre sostanze minerali, sono di competenza della amministrazione marittima. Per tali autorizzazioni e concessioni valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice della navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione a quelle vigenti per la determinazione del canone dovuto.

Art 3.

Le attivita', di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi:

1) prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie;

2) prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusivita';

3) ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche;

4) coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto.

La fase di cui al punto 1) ha carattere di priorita' assoluta: essa e' riservata, in temporanea esclusiva, all'Ente nazionale idrocarburi.

La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorieta' e puo' essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) e' obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).

Art 3.

Le attivita', di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi:

1) prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie;

2) prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusivita';

3) ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche;

4) coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto.

COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.

La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorieta' e puo' essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) e' obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).

Art 4.

Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attivita' mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione, in quanto applicabili, all'autorita' marittima.

L'autorita' marittima vigila altresi' sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.

CAPO III DELLA PROSPEZIONE
Art 5.

La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intesi ad accertare la natura del sottofondo marino, di cui all'articolo 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi.

L'Ente nazionale idrocarburi deve eseguire una prospezione estensiva su tutto il sottofondo marino, con carattere di temporanea esclusiva, secondo il programma approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali e con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle...

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