Art
2.
Il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne le risorse naturali appartiene allo Stato.
Le attivita' dirette alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane, dalla costa a bassa marea fino al limite esterno della piattaforma continentale italiana, sono soggette alle disposizioni della presente legge e a quelle non contrastanti contenute nelle leggi vigenti.
Le attivita' di cui al comma precedente sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla liberta' di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale, nonche' alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti.
Le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali non previsti dalla presente legge, alla stregua di, quelle ricavate nel territorio italiano.
Le autorizzazioni e le concessioni per la esplorazione della piattaforma continentale a fini diversi da quelli previsti nei commi precedenti e per lo sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli idrocarburi e dalle altre sostanze minerali, sono di competenza della amministrazione marittima. Per tali autorizzazioni e concessioni valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice della navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione a quelle vigenti per la determinazione del canone dovuto.
Art
3.
Le attivita', di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi:
1) prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie;
2) prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusivita';
3) ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche;
4) coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto.
La fase di cui al punto 1) ha carattere di priorita' assoluta: essa e' riservata, in temporanea esclusiva, all'Ente nazionale idrocarburi.
La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorieta' e puo' essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) e' obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).
Art
3.
Le attivita', di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi:
1) prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie;
2) prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusivita';
3) ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche;
4) coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.
La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorieta' e puo' essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) e' obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).
Art
4.
Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attivita' mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione, in quanto applicabili, all'autorita' marittima.
L'autorita' marittima vigila altresi' sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.