DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 625 - Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Coming into Force29 Dicembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/14/096G0644/CONSOLIDATED/20191230
Published date14 Dicembre 1996
Enactment Date25 Novembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.293 del 14-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 219
TITOLO I
CAPO I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 50 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n, 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Acquisito il parere della competente commissione permanente del Senato della Repubblica ed essendo trascorso il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 52 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Definizioni)

  1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:

  1. autorita' competente al conferimento dei titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attivita', della Direzione Generale delle Miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, di seguito denominato UNMIG;

  2. ente: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone che richiedono o sono titolari di un permesso di prospezione o di ricerca o di una concessione di coltivazione;

  3. Comitato: il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata legge n.6 del 1957;

  4. BUIG: il Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, di cui all'articolo 43 della legge n.6 del 1957.

Art 2.

(Disposizioni generali)

  1. Il presente decreto disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana; per quanto non diversamente disposto, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2 Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del Quaternario situati a profondita' non superiore a 1200 m, nonche' le attivita' di cui all'articolo 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, di seguito denominata legge n.136 del 1953, e alla legge 24 luglio 1962, n.1072, sono assoggettate alla legge n.6 del 1957, e successive modifiche e integrazioni, e alla disciplina del presente decreto.

Art 3.

(Apertura di aree per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

  1. Il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale gia' aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in base alle disposizioni della legge 21 luglio 1967, n.613, di seguito denominata legge n.613 del 1967, sono disponibili in maniera permanente alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fermi restando i limiti previsti dalle discipline generali e speciali vigenti in materia di tutela dell'ambiente terrestre, marino e costiero; le aree per le quali sono gia' stati conferiti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione divengono disponibili dopo la scadenza del titolo minerario o dopo l'emanazione del provvedimento che le rende libere.

  2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere determinate ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana da aprire alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

  3. L'accesso alle attivita' di cui al comma 1 ed il loro esercizio sono disciplinate dal presente decreto garantendo che non vi siano discriminazioni tra enti richiedenti o titolari; resta ferma per l'Amministrazione la facolta' di negare, per motivi di sicurezza nazionale, l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2 a qualsiasi ente effettivamente controllato da Stati o cittadini non appartenenti alla Unione europea.

TITOLO I
CAPO II Disciplina dei titoli
Art 4.

(Modifiche alle procedure di conferimento di permessi di ricerca)

  1. Il programma dei lavori allegato alla domanda di permesso di ricerca e' presentato in busta chiusa, da aprire allo scadere del termine di cui al comma 4.

  2. Al fine di razionalizzare l'area richiesta, l'UNMIG puo' apportare modifiche non significative alla sua forma ed estensione.

  3. Ferma restando la pubblicazione dell'istanza nel BUIG, il Ministero trasmette alla Commissione delle Comunita' europee, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, un avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza.

  4. Gli enti interessati possono presentare domanda di permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3; le domande pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili.

  5. Nonostante l'avvio del procedimento di conferimento, resta ferma la facolta' di negare il rilascio del permesso per motivate ragioni di interesse pubblico, purche' cio' non dia luogo a discriminazioni; il relativo provvedimento e' pubblicato nel BUIG.

  6. Il decreto di conferimento e' pubblicato nel BUIG, riportando, per estratto, il programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate, e comunicato alla regione o provincia autonoma territorialmente interessata.

Art 5.

(Criteri di selezione tra domande concorrenti)

  1. Nei casi di cui all'articolo 4, la selezione tra domande di permesso di ricerca concorrenti e' effettuata dal Ministero, sentito il Comitato, in base ai seguenti criteri:

    1. interesse, fondatezza e novita' degli obiettivi minerari;

    2. completezza e razionalita' del programma dei lavori proposto per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, nonche' alle perforazioni previste;

    3. tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;

    4. modalita' di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche' al ripristino dei luoghi.

  2. Il Ministero, nella selezione, tiene altresi' conto sia dell'affidabilita' tecnica ed economica posseduta dai richiedenti per l'esecuzione del programma sia delle carenze o inefficienze dimostrate dai richiedenti in altri permessi di ricerca.

  3. Non sono considerati nella valutazione dei programmi di lavoro gli impegni assunti in modo non vincolante.

  4. In caso di sostanziale equivalenza dei programmi si tiene conto della capacita tecnica ed economica dei richiedenti rapportata agli impegni programmati.

  5. Non e' consentita preferenza per enti costituiti da una singola persona fisica o giuridica.

  6. I criteri di cui al presente articolo e le loro eventuali modifiche sono pubblicati nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.

Art 6.

(Procedimenti connessi al conferimento del permesso di ricerca) 1. Le procedure di pubblicizzazione e di concorrenza di cui all'articolo 4 non si applicano nel caso di richieste di trasferimento parziali o totali di titolarita', di modifiche di denominazione sociale o cessione di attivita', di proroghe di esigenza, di richieste di concessione di coltivazione, di richieste di modifica dei programmi di lavoro o dei relativi tempi di esecuzione.

Art 7.

(Durata del permesso di ricerca)

  1. Quando e' necessario per completare l'attivita' di ricerca, il titolare del permesso di ricerca puo' ottenere una prima proroga triennale se ha realizzato interamente, salvo documentati casi di forza maggiore, il programma lavori approvato all'atto del conferimento, rispettando le eventuali prescrizioni di salvaguardia ambientale stabilite nel decreto di conferimento; nella domanda di proroga il richiedente dichiara di aver ottemperato alle disposizioni e alle eventuali prescrizioni in materia ambientale; non e' considerata causa di forza maggiore l'intervenuta necessita' di ulteriori indagini preliminari alla perforazione. 2. Il programma relativo al primo triennio di proroga deve prevedere la perforazione di un pozzo esplorativo.

  2. Il titolare puo' ottenere una seconda proroga triennale con le modalita' di cui al comma 1 se ha realizzato il programma dei lavori approvato all'atto della prima proroga e se le possibilita' minerarie residue dell'area...

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