Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 50 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n, 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Acquisito il parere della competente commissione permanente del Senato della Repubblica ed essendo trascorso il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 52 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Definizioni)
Ai sensi del presente decreto, si intende per:
autorita' competente al conferimento dei titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attivita', della Direzione Generale delle Miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, di seguito denominato UNMIG;
ente: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone che richiedono o sono titolari di un permesso di prospezione o di ricerca o di una concessione di coltivazione;
Comitato: il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata legge n.6 del 1957;
BUIG: il Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, di cui all'articolo 43 della legge n.6 del 1957.
Art
2.
(Disposizioni generali)
Il presente decreto disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana; per quanto non diversamente disposto, valgono le disposizioni vigenti in materia.
2 Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del Quaternario situati a profondita' non superiore a 1200 m, nonche' le attivita' di cui all'articolo 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, di seguito denominata legge n.136 del 1953, e alla legge 24 luglio 1962, n.1072, sono assoggettate alla legge n.6 del 1957, e successive modifiche e integrazioni, e alla disciplina del presente decreto.
Art
3.
(Apertura di aree per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)
Il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale gia' aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in base alle disposizioni della legge 21 luglio 1967, n.613, di seguito denominata legge n.613 del 1967, sono disponibili in maniera permanente alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fermi restando i limiti previsti dalle discipline generali e speciali vigenti in materia di tutela dell'ambiente terrestre, marino e costiero; le aree per le quali sono gia' stati conferiti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione divengono disponibili dopo la scadenza del titolo minerario o dopo l'emanazione del provvedimento che le rende libere.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere determinate ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana da aprire alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
L'accesso alle attivita' di cui al comma 1 ed il loro esercizio sono disciplinate dal presente decreto garantendo che non vi siano discriminazioni tra enti richiedenti o titolari; resta ferma per l'Amministrazione la facolta' di negare, per motivi di sicurezza nazionale, l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2 a qualsiasi ente effettivamente controllato da Stati o cittadini non appartenenti alla Unione europea.