Art
3.
Competenze
La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita a mezzo dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (d'ora in poi indicato per brevita' con la sigla U.N.M.I.) e delle sue sezioni (d'ora in poi denominate "sezioni idrocarburi").
Restano salvi i poteri di vigilanza e di intervento delle altre amministrazioni dello Stato loro attribuiti da leggi e regolamenti.
Art
4.
Controlli
Gli ingegneri e i periti addetti all'U.N.M.I. ed alle sezioni idrocarburi possono effettuare visite di controllo ai mezzi, agli impianti ed alle attrezzature impiegati nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.
Uguale potere compete al personale civile e militare delle altre amministrazioni dello Stato interessate, nei limiti delle rispettive attribuzioni.
Gli esercenti sono tenuti ad agevolare le visite di controllo mettendo a disposizione degli incaricati anche i mezzi di trasporto necessari.
Art
5.
Accesso ai lavori
L'accesso ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti impiegati nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e' vietato agli estranei ai lavori.
I permissionari e i concessionari devono predisporre i mezzi e le segnalazioni atti a prevenire l'accesso.
Gli estranei ai lavori possono accedere ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti di cui sopra previa autorizzazione della societa' titolare o di persona all'uopo delegata e durante la visita devono essere accompagnati da persona appositamente incaricata.
Art
6.
Denuncia di esercizio per attivita' di prospezione
Il titolare di un permesso di prospezione o di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione che si proponga di svolgere lavori di prospezione, deve presentare, almeno otto giorni prima dell'inizio delle operazioni, la denuncia di esercizio alla sezione idrocarburi competente per territorio, indicando un direttore responsabile della programmazione e del coordinamento dei lavori.
La denuncia e' fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare:
1) il titolo della prospezione, della ricerca o della coltivazione;
2) il nome, il cognome, il titolo di studio e il domicilio del direttore responsabile;
3) il nome, il cognome, il titolo di studio e il domicilio dei preposti ai singoli settori operativi che hanno responsabilita' nella conduzione dei lavori e nell'impiego del personale, precisando le mansioni di ciascuno.
Il direttore responsabile deve essere munito almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente e deve possedere esperienza e capacita' professionale adeguate al particolare tipo di lavori di cui alla denuncia.
Per i preposti ai singoli settori si puo' prescindere dal titolo di studio, purche' gli stessi siano in possesso dell'esperienza e capacita' tecniche adeguate al particolare tipo di lavori di cui hanno la responsabilita'.
I requisiti di professionalita' sono attestati dal titolare del permesso di prospezione o del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione nonche' dall'impresa specializzata di cui ai commi successivi.
La denuncia deve essere controfirmata da tutte le persone in essa nominate.
Le sostituzioni, sia pure temporanee, del direttore responsabile devono essere comunicate entro otto giorni alla sezione idrocarburi per avere effetto nei suoi confronti.
Le sostituzioni degli altri preposti devono essere comunicate soltanto se definitive; in caso diverso, devono risultare da un ordine di servizio del direttore responsabile.
Qualora il titolare affidi l'esecuzione dei lavori di prospezione ad impresa specializzata, ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi con la stessa denuncia di esercizio, la quale deve essere controfirmata dall'imprenditore ovvero, in caso di societa', dal legale rappresentante o da un suo procuratore.
Qualora il titolare affidi ad una o piu' imprese specializzate l'esecuzione di singole operazioni o servizi, ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi prima dell'inizio delle operazioni.
La comunicazione deve essere controfirmata o confermata successivamente dall'imprenditore ovvero, in caso di societa', dal legale rappresentante o da un suo procuratore.
Le imprese specializzate sono tenute all'osservanza delle norme di sicurezza di cui al presente decreto.
Il titolare del permesso di prospezione o del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione e' responsabile nei confronti della pubblica amministrazione della opera delle imprese specializzate predette.
Art
6.
Denuncia di esercizio per attivita' di prospezione
((Il titolare di un permesso di prospezione, di un permesso di ricerca; o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere lavori di prospezione deve presentare denuncia di esercizio nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
La denuncia e' fatta secondo le modalita'...