DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1979, n. 886 - Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

Coming into Force11 Maggio 1980
Published date26 Aprile 1980
Enactment Date24 Maggio 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/04/26/079U0886/CONSOLIDATED/20070621
Official Gazette PublicationGU n.114 del 26-04-1980 - Suppl. Ordinario n. 1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I GENERALITA'
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 682, relativa alla delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave, ai fini dell'adeguamento delle norme stesse alle attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri dell'interno di grazia e giustizia, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1. Finalita'

Le presenti norme si applicano alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e in altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. Esse intendono garantire il buon governo dei giacimenti di idrocarburi; tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori; prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marini; evitare ingiustificati impedimenti e intralci alla navigazione marittima ed aerea e alla pesca, danni o pericoli alla fauna e flora marina, a condotte, cavi ed altri impianti sottomarini.

Art 2.

Campo di applicazione

Le attivita' di cui al precedente articolo sono soggette, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave e alle altre leggi e regolamenti dello Stato in materia di prevenzione incendi, sicurezza ed igiene del lavoro, in quanto applicabili.

Capo II COMPETENZE ED ACCESSO AI LAVORI
Art 3.

Competenze

La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita a mezzo dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (d'ora in poi indicato per brevita' con la sigla U.N.M.I.) e delle sue sezioni (d'ora in poi denominate "sezioni idrocarburi").

Restano salvi i poteri di vigilanza e di intervento delle altre amministrazioni dello Stato loro attribuiti da leggi e regolamenti.

Art 4.

Controlli

Gli ingegneri e i periti addetti all'U.N.M.I. ed alle sezioni idrocarburi possono effettuare visite di controllo ai mezzi, agli impianti ed alle attrezzature impiegati nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Uguale potere compete al personale civile e militare delle altre amministrazioni dello Stato interessate, nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Gli esercenti sono tenuti ad agevolare le visite di controllo mettendo a disposizione degli incaricati anche i mezzi di trasporto necessari.

Art 5.

Accesso ai lavori

L'accesso ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti impiegati nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e' vietato agli estranei ai lavori.

I permissionari e i concessionari devono predisporre i mezzi e le segnalazioni atti a prevenire l'accesso.

Gli estranei ai lavori possono accedere ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti di cui sopra previa autorizzazione della societa' titolare o di persona all'uopo delegata e durante la visita devono essere accompagnati da persona appositamente incaricata.

Art 6.

Denuncia di esercizio per attivita' di prospezione

Il titolare di un permesso di prospezione o di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione che si proponga di svolgere lavori di prospezione, deve presentare, almeno otto giorni prima dell'inizio delle operazioni, la denuncia di esercizio alla sezione idrocarburi competente per territorio, indicando un direttore responsabile della programmazione e del coordinamento dei lavori.

La denuncia e' fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare:

1) il titolo della prospezione, della ricerca o della coltivazione;

2) il nome, il cognome, il titolo di studio e il domicilio del direttore responsabile;

3) il nome, il cognome, il titolo di studio e il domicilio dei preposti ai singoli settori operativi che hanno responsabilita' nella conduzione dei lavori e nell'impiego del personale, precisando le mansioni di ciascuno.

Il direttore responsabile deve essere munito almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente e deve possedere esperienza e capacita' professionale adeguate al particolare tipo di lavori di cui alla denuncia.

Per i preposti ai singoli settori si puo' prescindere dal titolo di studio, purche' gli stessi siano in possesso dell'esperienza e capacita' tecniche adeguate al particolare tipo di lavori di cui hanno la responsabilita'.

I requisiti di professionalita' sono attestati dal titolare del permesso di prospezione o del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione nonche' dall'impresa specializzata di cui ai commi successivi.

La denuncia deve essere controfirmata da tutte le persone in essa nominate.

Le sostituzioni, sia pure temporanee, del direttore responsabile devono essere comunicate entro otto giorni alla sezione idrocarburi per avere effetto nei suoi confronti.

Le sostituzioni degli altri preposti devono essere comunicate soltanto se definitive; in caso diverso, devono risultare da un ordine di servizio del direttore responsabile.

Qualora il titolare affidi l'esecuzione dei lavori di prospezione ad impresa specializzata, ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi con la stessa denuncia di esercizio, la quale deve essere controfirmata dall'imprenditore ovvero, in caso di societa', dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Qualora il titolare affidi ad una o piu' imprese specializzate l'esecuzione di singole operazioni o servizi, ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi prima dell'inizio delle operazioni.

La comunicazione deve essere controfirmata o confermata successivamente dall'imprenditore ovvero, in caso di societa', dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Le imprese specializzate sono tenute all'osservanza delle norme di sicurezza di cui al presente decreto.

Il titolare del permesso di prospezione o del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione e' responsabile nei confronti della pubblica amministrazione della opera delle imprese specializzate predette.

Art 6.

Denuncia di esercizio per attivita' di prospezione

((Il titolare di un permesso di prospezione, di un permesso di ricerca; o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere lavori di prospezione deve presentare denuncia di esercizio nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

La denuncia e' fatta secondo le modalita'...

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