LEGGE 17 aprile 1989, n. 150 - Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva

Coming into Force28 Aprile 1989
Published date27 Aprile 1989
Enactment Date17 Aprile 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/04/27/089G0172/CONSOLIDATED/20020410
Official Gazette PublicationGU n.97 del 27-04-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ambito di applicazione della legge

  1. La presente legge si applica al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato nei lavori in sotterraneo nelle miniere grisutose esposte al rischio di sprigionamento di grisu' nonche', in deroga a quanto disposto dai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, e 21 luglio 1982, n. 727, al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato negli impianti minerari in superficie che corrono il rischio di venire a contatto con il grisu' convogliato attraverso il circuito di ventilazione sotterranea.

Art 2.

Requisiti del materiale elettrico impiegato in atmosfera esplosiva

  1. Il materiale elettrico, in previsione del suo impiego in atmosfera esplosiva, puo' essere venduto, circolare liberamente od essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se rispondente, per quanto attiene alla sicurezza, ad uno dei seguenti requisiti:

    1. conformita' alle norme armonizzate, comprovata da un certificato di conformita' rilasciato a norma dell'articolo 4 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 7;

    2. accertamento, in base ad uno speciale esame del processo di fabbricazione, che esso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate, comprovato da un certificato di controllo rilasciato a norma dell'articolo 5 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 7.

  2. Se il certificato di conformita' o di controllo lo esige, il materiale elettrico deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni di uso.

  3. Le condizioni di installazione e di utilizzazione del materiale elettrico non disciplinate da norme comunitarie rimangono soggette alle disposizioni nazionali vigenti.

Art 3.

Definizioni

  1. Agli effetti della presente legge, per:

  1. materiale elettrico, si intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricita';

  2. uso conforme alla propria destinazione, si intende l'uso del materiale elettrico in ambienti nei quali il grisu' puo' formare con l'aria miscele esplosive, come previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformita' o di controllo;

  3. norme armonizzate, si intendono le norme europee (EN) riportate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

Art 4.

Certificato di conformita'

  1. Il certificato di conformita', rilasciato da uno degli organismi autorizzati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attesta che il tipo di materiale elettrico cui si riferisce e' conforme alle norme armonizzate. Esso deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato D annesso alla presente legge.

  2. Entro un mese dalla data del rilascio, una copia del certificato di conformita' e' trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea e alla Commissione delle Comunita' europee.

  3. L'organismo autorizzato all'esame del materiale elettrico compila un verbale che e' tenuto a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea.

  4. I documenti utilizzati per la certificazione del materiale elettrico sono conservati dall'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato e sono messi a disposizione, in caso di necessita', della Commissione delle Comunita' europee e delle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea ai fini di un esame particolare in materia di sicurezza. Il carattere riservato di tali documenti deve essere rispettato.

  5. Il certificato di conformita' puo' essere revocato, con atto motivato, dall'organismo autorizzato che lo ha rilasciato qualora qualcuna delle condizioni imposte non sia stata soddisfatta o il fabbricante immetta nel mercato materiale elettrico non conforme al tipo per il quale e' stato rilasciato.

  6. Copia dell'atto di revoca e' trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea e alla Commissione delle Comunita' europee.

  7. Il rifiuto e la revoca del certificato di conformita' sono comunicati immediatamente agli interessati.

Art 5.

Certificato di controllo

  1. Il certificato di controllo e' rilasciato, secondo le procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 82/130/CEE, da uno degli organismi autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  2. Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate.

  3. Entro un mese dalla data del rilascio, le principali indicazioni contenute nel certificato di controllo sono comunicate, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione delle Comunita' europee ed alle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea.

Art 6.

Spese per gli accertamenti

  1. Le spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di esame del materiale elettrico e per il rilascio del certificato di conformita' o di controllo sono a carico del richiedente. Il loro importo e' determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  2. Il titolare del certificato di conformita' o di controllo puo' ottenere il rilascio di copie del certificato per gli usi consentiti dalla legge.

Art 7.

Marchio distintivo comunitario

  1. Il marchio distintivo comunitario apposto dal fabbricante sul materiale elettrico attesta che il medesimo e' conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformita' o di controllo ed e' stato sottoposto alle verifiche ed alle prove individuali previste dalle norme armonizzate per il rilascio del certificato di conformita' o citate nel certificato di controllo.

  2. Il marchio distintivo comunitario deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato C, punto I, annesso alla presente legge.

  3. Il marchio distintivo comunitario deve essere apposto su ciascun materiale elettrico in modo da risultare visibile, leggibile e durevole.

  4. Il fabbricante puo' apporre il marchio distintivo comunitario solo se possiede il corrispondente certificato di conformita' o di controllo ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire che il materiale elettrico corrisponda alle norme tecniche armonizzate. Per garantire tale corrispondenza il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche attraverso gli organismi autorizzati, sorveglia la fabbricazione del materiale elettrico e cura che esso sia sottoposto alle prove individuali previste e che non venga fatto uso improprio del marchio distintivo comunitario.

  5. Quando per un tipo di materiale elettrico non conforme alle norme armonizzate sia stato rilasciato un certificato di controllo, il marchio distintivo comunitario va completato in conformita' alle indicazioni contenute nell'allegato C, punto II, annesso alla presente legge.

Art 8.

Designazione degli organismi di sorveglianza

  1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed al rilascio dei certificati di conformita' e di controllo e notifica alle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea e alla Commissione delle Comunita' europee l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa ai certificati di conformita' e di controllo, nonche' ogni successiva modifica.

  2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri della Comunita' economica europea autorizzati a rilasciare i certificati di conformita' o di controllo.

Art 9.

Accertamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

  1. La sorveglianza sulla regolarita' del rilascio dei certificati di conformita' o di controllo e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati.

  2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora riscontri che un materiale elettrico, anche se conforme ad un tipo di materiale per il quale e' stato rilasciato un certificato di conformita' o di controllo, e' tale da mettere in pericolo la sicurezza, puo' vietarne temporaneamente o sottoporne a condizioni particolari l'immissione nel mercato, dando comunicazione delle misure adottate alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Art 10.

Adeguamento degli allegati tecnici

  1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modifiche degli allegati A, B e C annessi alla presente legge, rese necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico ed alle esigenze del controllo e della sicurezza.

Art 11.
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