DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 - Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie

Coming into Force12 Giugno 1991
Published date14 Dicembre 1990
Enactment Date08 Novembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/14/090G0414/CONSOLIDATED/20131223
Official Gazette PublicationGU n.291 del 14-12-1990 - Suppl. Ordinario n. 80
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo a dare compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982, relative alla armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, ed a provvedere al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo a dare compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982, relative alla armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, ed a provvedere al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile; E M A N A

il seguente decreto legislativo: Art. 1. Orario degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette

  1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario ordinario di apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e' fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedi' al venerdi' e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi.

  2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali e' assicurato, per tutti i giorni, compresi i festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle frontiere, con l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalita', alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito.

  3. Nei centri di elaborazione dati delle direzioni compartimentali e' stabilito un orario di funzionamento di ventiquattro ore al giorno.

  4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa articolazione ovvero una riduzione dell'orario di apertura degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano.

  5. Per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e le formalita' di cui al comma 2 non e' addebitato agli operatori il costo del servizio.

  6. I servizi del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo gli orari previsti nel presente articolo, sono assicurati, mediante le forme di articolazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa, da stabilirsi, per i rispettivi uffici, dal direttore centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, dai direttori compartimentali, dai direttori circoscrizionali, dai direttori degli uffici tecnici di finanza e dai direttori dei laboratori chimici d'intesa con le organizzazioni sindacali secondo la normativa vigente.

  7. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro giorni quindici dall'apertura delle trattative, i direttori degli uffici indicati nel comma 6 formalizzano una ipotesi di articolazione dell'orario di lavoro e la inviano al direttore centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed anche alle locali organizzazioni sindacali. In attesa della definizione della vertenza il predetto direttore puo' disporre, in via provvisoria, l'entrata in vigore del provvedimento di articolazione dell'orario di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore.

  8. I capi degli uffici possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo del servizio.

  9. In attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, o qualora per mancanza di personale non sia possibile assicurare il servizio con le modalita' di cui al comma 6, i capi degli uffici potranno disporre prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti previsti dall'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, per il completamento dell'orario di servizio quando sussistano effettive esigenze, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art 1.

Orario degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette

  1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario ordinario di apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e' fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedi' al venerdi' e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi.

  2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali e' assicurato, per tutti i giorni, compresi i festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle frontiere, con l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalita', alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito.

  3. Nei centri di elaborazione dati delle direzioni compartimentali e' stabilito un orario di funzionamento di ventiquattro ore al giorno.

  4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa articolazione ovvero una riduzione dell'orario di apertura degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano.

  5. Per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e le formalita' di cui al comma 2 non e' addebitato agli operatori il costo del servizio.

  6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.

  7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.

  8. I capi degli uffici possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo del servizio.

  9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.

Art 2.

Servizio di riscontro

  1. Il servizio di riscontro sara' effettuato nei casi e secondo le modalita' fissate dall'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; il servizio di riscontro potra' essere effettuato anche in caso di incompletezza o di fondato sospetto di irregolarita' dei documenti doganali.

  2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' stabilire la soppressione del servizio di riscontro per le operazioni doganali fuori circuito, salve le operazioni di polizia tributaria, nonche' negli altri casi in cui non ne ricorra la necessita', avuto riguardo al luogo in cui lo stesso puo' essere espletato, alla destinazione conferita alle merci ed alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse; il Ministro delle finanze puo', inoltre, stabilire in quali casi e con quali modalita' le attestazioni di riscontro devono essere annotate sui documenti e sui registri, anche avvalendosi di procedure informatizzate.

Art 3.

Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese

  1. I diritti doganali sono accertati, liquidati e riscossi secondo le norme del testo unico delle...

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