DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 107 - Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze

Coming into Force25 Aprile 2001
Published date10 Aprile 2001
Enactment Date26 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/10/001G0168/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.84 del 10-04-2001 - Suppl. Ordinario n. 78
CAPO I
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTI gli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258;

VISTA la legge 24 aprile 1980, n. 146;

VISTA la legge 10 ottobre 1989 n. 349;

VISTO il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;

VISTA la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, ed in particolare l'articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n, o), e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;

ViSTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO in particolare l'articolo 58, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, che stabilisce che l'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento del meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;

VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio del Ministri, adottate nelle riunioni del 10 novembre 2000 e del 9 gennaio 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 dicembre 2000;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

SENTITA l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali;

VISTO il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, espresso in data 20 febbraio 2001;

VISTO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; EMANA Il seguente regolamento: Articolo 1 Denominazioni e oggetto

  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

    1. Per Ministro, il Ministro delle finanze;

    2. per Ministero, il Ministero delle finanze;

    3. per dipartimento, il dipartimento per le politiche fiscali;

    4. per agenzie, le agenzie fiscali;

    5. per decreto n. 300/1999, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

    6. per decreto n. 29/1993, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le successive integrazioni e modifiche.

  2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto n. 300/1999, detta disposizioni relative alla organizzazione, alla disciplina degli uffici del dipartimento ed alle dotazioni organiche del Ministero.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTI gli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258;

VISTA la legge 24 aprile 1980, n. 146;

VISTA la legge 10 ottobre 1989 n. 349;

VISTO il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;

VISTA la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, ed in particolare l'articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n, o), e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;

ViSTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO in particolare l'articolo 58, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, che stabilisce che l'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento del meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;

VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio del Ministri, adottate nelle riunioni del 10 novembre 2000 e del 9 gennaio 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 dicembre 2000;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

SENTITA l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali;

VISTO il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, espresso in data 20 febbraio 2001;

VISTO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; EMANA Il seguente regolamento: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43

CAPO II Organizzazione del dipartimento
Art 2.

Articolo 2 Il dipartimento

  1. I centri di responsabilita' nei quali si articola il Ministero fanno capo al dipartimento per le politiche fiscali. Il dipartimento e' centro unitario di direzione amministrativa della fiscalita' statale; assicura il supporto istituzionale, la conoscenza di dati di base e la loro elaborazione per le decisioni dei vertici politici e ne cura l'attuazione, gestendo le relazioni con le agenzie e gli altri enti che operano nel settore, nonche' curando i rapporti con la Guardia di finanza, secondo le modalita' previste dalla legge 23 aprile 1959, n. 189, e dal presente regolamento. Nella propria attivita' il dipartimento favorisce lo sviluppo del federalismo fiscale e dell'integrazione comunitaria; concorre, nei rapporti con i cittadini, alla diffusione delle informazioni e al migliore adeguamento dei servizi fiscali alle esigenze della collettivita'.

  2. Il dipartimento svolge le seguenti funzioni statali:

    1. analisi elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in campo nazionale, comunitario e internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;

    2. analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle misure giuridico-tributarie, in relazione alle quali predispone analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario; effettua valutazioni dell' impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie;

    3. pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli altri enti impositori; svolge attivita' propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarieta' del sistema nell'esercizio delle funzioni della fiscalita' e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale;

    4. controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di valutazione e controllo strategico, nonche' di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalla convenzione, individuando le cause degli scostamenti; effettua il monitoraggio organizzato e sistematico del fattori gestionali interni alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attivita' dirette al controllo delle deliberazioni dei comitati direttivi delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto n. 300/1999; svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi i consorzi e societa' partecipate dal Ministero;

    5. vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di alta vigilanza, in particolare, le modalita' complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie sotto il profilo della trasparenza, imparzialita' e correttezza nell'applicazione delle norme nei confronti dei contribuenti, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.

    6. comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: promuove, coordinando tale attivita' con le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti...

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