DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 287 - Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze

Coming into Force21 Maggio 1992
Enactment Date27 Marzo 1992
Published date20 Maggio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/05/20/092G0297/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.116 del 20-05-1992 - Suppl. Ordinario n. 75
TITOLO I Organi ed uffici a competenza generale
CAPO I Struttura del Ministero
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, che demanda ad appositi regolamenti l'attuazione delle disposizioni della stessa e l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera e), l'art. 6, comma 1, lettera b), l'art. 7 commi 11, 12 e 13, l'art. 8, comma 1, l'art. 9, commi 1 e 4, l'art. 10, commi 1, 4, 5 e 6, e l'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4;

Visti la legge 10 ottobre 1989, n. 349, e il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;

Visti gli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1981, n. 10;

Considerata l'opportunita' di provvedere con separati regolamenti per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 5 e 10, comma 7, della citata legge n. 358 del 1991, concernenti, rispettivamente, la Scuola centrale tributaria e l'istituzione per il personale dipendente di compensi incentivanti la produttivita';

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 (Uffici centrali e periferici)

  1. Il Ministero delle finanze si articola in uffici di diretta collaborazione, in uffici alle dirette dipendenze del Ministro nonche' in uffici centrali e periferici.

  2. Sono uffici di diretta collaborazione il Gabinetto del Ministro nonche' le segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modifiche ed integrazioni.

  3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro:

    1. l'ufficio del segretario generale;

    2. l'ufficio del coordinamento legislativo;

    3. l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa;

    4. il Servizio centrale degli ispettori tributari;

    5. la Scuola centrale tributaria.

  4. Sono uffici centrali, oltre a quelli indicati al comma 3:

    1. gli uffici direttamente dipendenti dal segretario generale;

    2. il dipartimento delle entrate;

    3. il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

    4. il dipartimento del territorio;

    5. la direzione generale degli affari generali e del personale;

    6. le direzioni centrali del dipartimento delle entrate;

    7. la direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e le relative direzioni centrali;

    8. le direzioni centrali del dipartimento del territorio;

    9. le direzioni centrali della direzione generale degli affari generali e del personale.

  5. Sono uffici periferici:

    1. per il dipartimento delle entrate: le direzioni regionali delle entrate, le direzioni delle entrate per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano, i centri di servizio delle imposte dirette e indirette, gli uffici delle entrate e le segreterie delle commissioni tributarie;

    2. per il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: le direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, le direzioni delle circoscrizioni doganali, le dogane internazionali all'estero, gli uffici tecnici di finanza e le dogane;

    3. per il dipartimento del territorio: le direzioni compartimentali del territorio e gli uffici del territorio.

  6. Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, che demanda ad appositi regolamenti l'attuazione delle disposizioni della stessa e l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera e), l'art. 6, comma 1, lettera b), l'art. 7 commi 11, 12 e 13, l'art. 8, comma 1, l'art. 9, commi 1 e 4, l'art. 10, commi 1, 4, 5 e 6, e l'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4;

Visti la legge 10 ottobre 1989, n. 349, e il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;

Visti gli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1981, n. 10;

Considerata l'opportunita' di provvedere con separati regolamenti per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 5 e 10, comma 7, della citata legge n. 358 del 1991, concernenti, rispettivamente, la Scuola centrale tributaria e l'istituzione per il personale dipendente di compensi incentivanti la produttivita';

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 (Uffici centrali e periferici)

  1. Il Ministero delle finanze si articola in uffici di diretta collaborazione, in uffici alle dirette dipendenze del Ministro nonche' in uffici centrali e periferici.

  2. Sono uffici di diretta collaborazione il Gabinetto del Ministro nonche' le segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modifiche ed integrazioni.

  3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro:

    1. l'ufficio del segretario generale;

    2. l'ufficio del coordinamento legislativo;

    3. l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa;

    4. il Servizio centrale degli ispettori tributari;

    5. la Scuola centrale tributaria.

    f) il servizio per il controllo interno .

  4. Sono uffici centrali, oltre a quelli indicati al comma 3:

    1. gli uffici direttamente dipendenti dal segretario generale;

    2. il dipartimento delle entrate;

    3. il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

    4. il dipartimento del territorio;

    5. la direzione generale degli affari generali e del personale;

    6. le direzioni centrali del dipartimento delle entrate;

    7. la direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e le relative direzioni centrali;

    8. le direzioni centrali del dipartimento del territorio;

    9. le direzioni centrali della direzione generale degli affari generali e del personale.

  5. Sono uffici periferici:

    1. per il dipartimento delle entrate: le direzioni regionali delle entrate, le direzioni delle entrate per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano, i centri di servizio delle imposte dirette e indirette, gli uffici delle entrate e le segreterie delle commissioni tributarie;

    2. per il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: le direzioni...

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