LEGGE 29 ottobre 1991, n. 358 - Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze

Coming into Force26 Novembre 1991
Enactment Date29 Ottobre 1991
Published date11 Novembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/11/11/091G0373/CONSOLIDATED/20010410
Official Gazette PublicationGU n.264 del 11-11-1991 - Suppl. Ordinario n. 72
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Principi generali

  1. Al fine di assicurare il massimo grado di produttivita' dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti e la armonizzazione del sistema tributario italiano con quello degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, il Ministero delle finanze e' organizzato sulla base di criteri di unificazione e di coordinamento delle funzioni omogenee o connesse tra loro, di decentramento delle competenze e delle attribuzioni, di flessibilita' delle strutture, di autonomia funzionale e di snellimento delle procedure.

Art 1.

Principi generali

  1. Al fine di assicurare il massimo grado di produttivita' dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti e la armonizzazione del sistema tributario italiano con quello degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, il Ministero delle finanze e' organizzato sulla base di criteri di unificazione e di coordinamento delle funzioni omogenee o connesse tra loro, di decentramento delle competenze e delle attribuzioni, di flessibilita' delle strutture, di autonomia funzionale e di snellimento delle procedure.6 AGGIORNAMENTO (6)

Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto (con l'art. 73, comma 7) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n.146 e successive integrazioni e modifiche."

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107

Art 2.

Consiglio di amministrazione e comitati di gestione

  1. Il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e' organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro, nonche' di coordinamento complessivo dell'attivita' del Ministero e della gestione unitaria del personale.

  2. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e di verifica dello stato d'attuazione dell'attivita' amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Presso ogni dipartimento e' istituito un comitato di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro. Il comitato di gestione e' organo consultivo e di controllo dell'attivita' del dipartimento ed esprime il proprio parere sulle materie previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Al comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette sono trasferite le funzioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I comitati di gestione, nominati con decreto del Ministro delle finanze, sono composti dal direttore generale, con funzioni di presidente, e da sei componenti, scelti fra funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio per la meta' nell'amministrazione centrale e per l'altra meta' nell'amministrazione periferica, nonche' da quattro rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dall'ordinamento generale per i consigli di amministrazione dei Ministeri.

  3. Del consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro, che lo presiede, o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, il segretario generale, di cui all'articolo 3, con funzioni di vicepresidente, il comandante generale della Guardia di finanza, il presidente del Consiglio superiore delle finanze, i direttori generali dei dipartimenti e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, tre direttori regionali, il direttore della Scuola centrale tributaria ed i rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dai decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 6 febbraio 1979, n. 41.

Art 2.

Consiglio di amministrazione e comitati di gestione

  1. Il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e' organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro, nonche' di coordinamento complessivo dell'attivita' del Ministero e della gestione unitaria del personale.

  2. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e di verifica dello stato d'attuazione dell'attivita' amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Presso ogni dipartimento e' istituito un comitato di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro. Il comitato di gestione e' organo consultivo e di controllo dell'attivita' del dipartimento ed esprime il proprio parere sulle materie previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Al comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette sono trasferite le funzioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I comitati di gestione, nominati con decreto del Ministro delle finanze, sono composti dal direttore generale, con funzioni di presidente, e da sei componenti, scelti fra funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio per la meta' nell'amministrazione centrale e per l'altra meta' nell'amministrazione periferica, nonche' da quattro rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dall'ordinamento generale per i consigli di amministrazione dei Ministeri.

  3. Del consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro, che lo presiede, o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, il segretario generale, di cui all'articolo 3, con funzioni di vicepresidente, il comandante generale della Guardia di finanza, il presidente del Consiglio superiore delle finanze, i direttori generali dei dipartimenti e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, tre direttori regionali, il direttore della Scuola centrale tributaria ed i rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dai decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 6 febbraio 1979, n. 41.6 AGGIORNAMENTO (6)

Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto (con l'art. 73, comma 7) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n.146 e successive integrazioni e modifiche."

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107

Art 3.

Ufficio del segretario generale

  1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'ufficio del segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro. Il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dura in carica cinque anni, puo' essere confermato una sola volta, puo' essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Al segretario generale e' attribuita la qualifica di dirigente generale di livello B. L'incarico e' conferito, di norma, ad un dirigente generale del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato avente qualifica equiparata o superiore, ovvero a persone scelte tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure ad un estraneo all'Amministrazione dello Stato, ai quali sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie. L'incarico non puo' essere conferito a chi abbia rivestito funzioni di governo, sia appartenuto ad organi giurisdizionali di ogni tipo, o sia stato investito di funzioni di controllo nella pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei rispettivi uffici. Si applica la disciplina della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Tali disposizioni si applicano anche all'ufficio di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di segretario generale di Ministeri, ove previsto dalla legge.

  2. Il segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento degli uffici ed organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresi la Guardia di finanza, per le attivita' concernenti i controlli centralizzati, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, il Servizio...

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