(Categorie dei magistrati).
I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte d'appello, magistrati di Corte di cassazione.
Coming into Force | 29 Giugno 1951 |
Published date | 14 Giugno 1951 |
Enactment Date | 24 Maggio 1951 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1951/06/14/051U0392/CONSOLIDATED/20091214 |
Official Gazette Publication | GU n.133 del 14-06-1951 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
(Categorie dei magistrati).
I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte d'appello, magistrati di Corte di cassazione.
(Funzioni dei magistrati di Tribunale).
I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore.
Ad esercitare le predette funzioni presso i Tribunali possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio.
(Funzioni dei magistrati di Tribunale).
I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore.
Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio.
(Funzioni dei magistrati di Corte d'appello).
I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:
1) di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti;
2) di presidente di sezione di Tribunale;
3) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.
(Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione).
I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:
1) di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;
2) di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.
(Conferimento di uffici direttrici a magistrati di Corte di appello).
Sono conferiti per anzianita' e per merito a magistrati di Corte di appello i seguenti uffici direttivi:
1) di presidente dei Tribunali e di procuratore della Repubblica presso i Tribunali medesimi;
2) di pretore nelle Preture nelle quali, secondo la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono attualmente assegnati primi pretori.
(Conferimento di uffici direttivi a magistrati di torte di cassazione).
Sono conferiti per anzianita' e per merito a magistrati di Corte di cassazione i seguenti uffici direttivi:
1) di primo presidente della Corte di cassazione;
2) di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;
3) di presidente di sezione della Corte di cassazione ed avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti;
4) di presidente di Tribunale e di procuratore della Repubblica nelle sedi indicate nella tabella L annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
(Amissione in Magistratura e promozioni).
Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.
Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'art. 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni.
La promozione a giudice di Tribunale non puo' essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.
(Amissione in Magistratura e promozioni).
Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.
Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'art. 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni.2
La promozione a giudice di Tribunale non puo' essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.
(Amissione in Magistratura e promozioni).
Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1955, N. 907
La promozione a giudice di Tribunale non puo' essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.
(Amissione in Magistratura e promozioni).
Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1955, N. 907
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 maggio 1970, n. 357
(Abolizione del ruolo dei pretori).
Il ruolo dei pretori e' abolito. I magistrati che ne fanno parte
sono collocati nel ruolo dei magistrati di Tribunale e prendono
posto, secondo l'anzianita', in relazione all'anno della nomina ai
uditore di Pretura, dopo l'ultimo dei magistrati della carriera
collegiale nominato uditore di Tribunale nel medesimo anno, salvo
il disposto dell'ultimo comma dell'art. 258 dell'ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
(Abolizione del ruolo dei primi pretori).
Il ruolo dei primi pretori e' abolito.
I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei
magistrati di appello, secondo la loro anzianita' nel grado.
Ciascuno di essi segue l'ultimo dei consiglieri di appello di pari
anzianita' nel grado. Essi hanno diritto agli aumenti quadriennali
di stipendio e possono partecipare al concorso ed allo scrutinio
per l'assunzione delle funzioni di magistrato di Cassazione secondo
le norme attualmente vigenti per i primi pretori.
(Trattamento economico dei magistrati in servizio).
Il trattamento economico dei magistrati e le indennita' annue per
spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono
stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla
presente legge.
Ai magistrati e' attribuita per ogni persona a carico
un'indennita' di famiglia di L. 2000 mensili lorde.
Per l'attribuzione dell'indennita' di cui al precedente comma
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia
di concessione delle quote complementari dell'indennita' di
carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre
1945, n. 722, e successive modificazioni.
In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai
precedenti commi, sono soppresse le indennita' di carica e di toga
e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore
concernenti l'indennita' di carovita e relative quote
complementari, l'indennita' di caropane, il premio giornaliero di
presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ª mensilita'.
Resta altresi' soppresso ogni altro compenso a favore dei
magistrati, i quali, anche se fuori ruolo, distaccati, comandati o
muniti di incarichi particolari, non potranno, salvo il trattamento
economico sopra indicato, ottenere alcun corrispettivo per loro
personali prestazioni in favore di pubbliche Amministrazioni,
qualunque siano la denominazione ed il modo di esazione o di
ricupero, salve le indennita' per la partecipazione, imposta da
particolari disposizioni di legge, agli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti. Sono esclusi da tale divieto
di cumulo le sole indennita' di componenti di seggi elettorali, di
commissioni di concorso, di esami o di studio, i compensi per
incarichi di insegnamento e le indennita' di trasferta, di missione
e parlamentari.
(Trattamento economico dei magistrati in servizio).
Il trattamento economico dei magistrati e le indennita' annue per
spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono
stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla
presente legge.
Ai magistrati e' attribuita per ogni persona a carico
un'indennita' di famiglia di L. 2000 mensili lorde.
Per l'attribuzione dell'indennita' di cui al precedente comma
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia
di concessione delle quote complementari dell'indennita' di
carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre
1945, n. 722, e successive modificazioni.
In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai
precedenti commi, sono soppresse le indennita' di carica e di toga
e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore
concernenti l'indennita' di carovita e relative quote
complementari, l'indennita' di caropane, il premio giornaliero di
presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ª mensilita'.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212
(Trattamento economico dei magistrati in servizio).
Il trattamento economico dei magistrati e le indennita' annue per
spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali...
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