LEGGE 24 maggio 1951, n. 392 - Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonche' dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato

Coming into Force29 Giugno 1951
Published date14 Giugno 1951
Enactment Date24 Maggio 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/06/14/051U0392/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.133 del 14-06-1951
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Categorie dei magistrati).

I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte d'appello, magistrati di Corte di cassazione.

Art 2.

(Funzioni dei magistrati di Tribunale).

I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore.

Ad esercitare le predette funzioni presso i Tribunali possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio.

Art 2.

(Funzioni dei magistrati di Tribunale).

I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore.

Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio.

Art 3.

(Funzioni dei magistrati di Corte d'appello).

I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti;

2) di presidente di sezione di Tribunale;

3) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.

Art 4.

(Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione).

I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;

2) di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.

Art 5.

(Conferimento di uffici direttrici a magistrati di Corte di appello).

Sono conferiti per anzianita' e per merito a magistrati di Corte di appello i seguenti uffici direttivi:

1) di presidente dei Tribunali e di procuratore della Repubblica presso i Tribunali medesimi;

2) di pretore nelle Preture nelle quali, secondo la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono attualmente assegnati primi pretori.

Art 6.

(Conferimento di uffici direttivi a magistrati di torte di cassazione).

Sono conferiti per anzianita' e per merito a magistrati di Corte di cassazione i seguenti uffici direttivi:

1) di primo presidente della Corte di cassazione;

2) di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

3) di presidente di sezione della Corte di cassazione ed avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti;

4) di presidente di Tribunale e di procuratore della Repubblica nelle sedi indicate nella tabella L annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art 7.

(Amissione in Magistratura e promozioni).

Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.

Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'art. 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni.

La promozione a giudice di Tribunale non puo' essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.

Art 7.

(Amissione in Magistratura e promozioni).

Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.

Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'art. 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni.2

La promozione a giudice di Tribunale non puo' essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.

Art 7.

(Amissione in Magistratura e promozioni).

Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.

COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1955, N. 907

La promozione a giudice di Tribunale non puo' essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.

Art 7.

(Amissione in Magistratura e promozioni).

Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.

COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1955, N. 907

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 maggio 1970, n. 357

Art 8.

(Abolizione del ruolo dei pretori).

Il ruolo dei pretori e' abolito. I magistrati che ne fanno parte

sono collocati nel ruolo dei magistrati di Tribunale e prendono

posto, secondo l'anzianita', in relazione all'anno della nomina ai

uditore di Pretura, dopo l'ultimo dei magistrati della carriera

collegiale nominato uditore di Tribunale nel medesimo anno, salvo

il disposto dell'ultimo comma dell'art. 258 dell'ordinamento

giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art 9.

(Abolizione del ruolo dei primi pretori).

Il ruolo dei primi pretori e' abolito.

I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei

magistrati di appello, secondo la loro anzianita' nel grado.

Ciascuno di essi segue l'ultimo dei consiglieri di appello di pari

anzianita' nel grado. Essi hanno diritto agli aumenti quadriennali

di stipendio e possono partecipare al concorso ed allo scrutinio

per l'assunzione delle funzioni di magistrato di Cassazione secondo

le norme attualmente vigenti per i primi pretori.

Art 10.

(Trattamento economico dei magistrati in servizio).

Il trattamento economico dei magistrati e le indennita' annue per

spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono

stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla

presente legge.

Ai magistrati e' attribuita per ogni persona a carico

un'indennita' di famiglia di L. 2000 mensili lorde.

Per l'attribuzione dell'indennita' di cui al precedente comma

valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia

di concessione delle quote complementari dell'indennita' di

carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre

1945, n. 722, e successive modificazioni.

In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai

precedenti commi, sono soppresse le indennita' di carica e di toga

e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore

concernenti l'indennita' di carovita e relative quote

complementari, l'indennita' di caropane, il premio giornaliero di

presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ª mensilita'.

Resta altresi' soppresso ogni altro compenso a favore dei

magistrati, i quali, anche se fuori ruolo, distaccati, comandati o

muniti di incarichi particolari, non potranno, salvo il trattamento

economico sopra indicato, ottenere alcun corrispettivo per loro

personali prestazioni in favore di pubbliche Amministrazioni,

qualunque siano la denominazione ed il modo di esazione o di

ricupero, salve le indennita' per la partecipazione, imposta da

particolari disposizioni di legge, agli organi speciali di

giurisdizione attualmente esistenti. Sono esclusi da tale divieto

di cumulo le sole indennita' di componenti di seggi elettorali, di

commissioni di concorso, di esami o di studio, i compensi per

incarichi di insegnamento e le indennita' di trasferta, di missione

e parlamentari.

Art 10.

(Trattamento economico dei magistrati in servizio).

Il trattamento economico dei magistrati e le indennita' annue per

spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono

stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla

presente legge.

Ai magistrati e' attribuita per ogni persona a carico

un'indennita' di famiglia di L. 2000 mensili lorde.

Per l'attribuzione dell'indennita' di cui al precedente comma

valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia

di concessione delle quote complementari dell'indennita' di

carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre

1945, n. 722, e successive modificazioni.

In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai

precedenti commi, sono soppresse le indennita' di carica e di toga

e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore

concernenti l'indennita' di carovita e relative quote

complementari, l'indennita' di caropane, il premio giornaliero di

presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ª mensilita'.

COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212

Art 10.

(Trattamento economico dei magistrati in servizio).

Il trattamento economico dei magistrati e le indennita' annue per

spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali...

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