LEGGE 24 aprile 1980, n. 146 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)

Coming into Force28 Aprile 1980
Published date28 Aprile 1980
Enactment Date24 Aprile 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/04/28/080U0146/CONSOLIDATED/20111206
Official Gazette PublicationGU n.115 del 28-04-1980
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1977 n. 114, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

"c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonche' gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione e' ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;".

L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera i), del citato articolo 10, e' elevato a lire due milioni e cinquecentomila.

Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1 gennaio 1980.

Art 2.

I numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;

2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di eta':

L. 12.000 per un figlio;

L. 24.000 per due figli;

L. 36.000 per tre figli;

L. 48.000 per quattro figli;

L. 72.000 per cinque figli;

L. 108.000 per sei figli;

L. 144.000 per sette figli;

L. 228.000 per otto figli;

L. 108.000 per ogni altro figlio.

La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila.

Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di lire ventiquattromila".

Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire ottantaquattromila, indicato nel primo comma alla lettera a), e elevato a lire centosessantottomila; e gli importi di lire centoduemila e lire ottantaquattromila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire centottantaseimila e a lire centosessantottomila.

Nel secondo comma dell'articolo 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nel primo periodo le parole: "saranno computate per i quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "saranno computate per i sette decimi".

Nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la misura del quaranta per cento, indicata nel quarto comma, e' elevata al settanta per cento.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 10 gennaio 1980, salvo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge.

Art 3.

Con effetto dal 1 gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti con effetto dal 1 gennaio 1980 sono abrogati gli articoli 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 23 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art 3.

Con effetto dal 1 gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti con effetto dal 1 gennaio 1980 sono abrogati gli articoli 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 23 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. 3

Art 3.

Con effetto dal 1 gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti con effetto dal 1 gennaio 1980 sono abrogati gli articoli 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 23 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. (3) 5

Art 3.

Con effetto dal 1 gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti con effetto dal 1 gennaio 1980 sono abrogati gli articoli 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 23 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. (3) (5) 6

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