LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

Coming into Force29 Dicembre 1978
Enactment Date21 Dicembre 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/12/29/078U0843/CONSOLIDATED/20160530
Published date29 Dicembre 1978
Official Gazette PublicationGU n.361 del 29-12-1978 - Suppl. Ordinario
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari:

  1. all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

  2. all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui alla precedente lettera a);

  3. all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

  4. all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

  5. all'ammontare pari al 70 per cento delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Il versamento di tali importi agli enti locali avra' luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UPI e la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sara' provveduto alla determinazione e alla ripartizione delle somme da destinare al finanziamento delle funzioni gia' di competenza regionale e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art 3.

A partire dal 1 gennaio 1979 le province ed i comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non e' soggetto ad accettazione.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, e' tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

Le province ed i comuni devono comunicare entro il 10 gennaio 1979 ai tesorieri gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate su qualsiasi cespite a tutto il 31 dicembre 1978. Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonche' l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti.

I tesorieri delle province e dei comuni, sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, sono tenuti al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, fermo restando il limite delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Qualora le province ed i comuni non adempiano a quanto previsto dal precedente quinto comma, i tesorieri degli enti sono tenuti ad accantonare somme di importo non inferiore al totale delle rate di ammortamento pagate nell'anno 1978.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77

Art 3.

A partire dal 1 gennaio 1979 le province ed i comuni possono

rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non e' soggetto ad accettazione.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, e' tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

Le province ed i comuni devono comunicare entro il 10 gennaio 1979 ai tesorieri gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate su qualsiasi cespite a tutto il 31 dicembre 1978. Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonche' l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti.

I tesorieri delle province e dei comuni, sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, sono tenuti al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, fermo restando il limite delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Qualora le province ed i comuni non adempiano a quanto previsto dal precedente quinto comma, i tesorieri degli enti sono tenuti ad accantonare somme di importo non inferiore al totale delle rate di ammortamento pagate nell'anno 1978.9

Art 4.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1979 dei comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, per interessi passivi, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali municipalizzate e provincializzate, anche consortili, per i contributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, per quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non potra' subire incrementi superiori all'11 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 13 per cento dell'ammontare previsto per il 1978 quale risulta dai bilanci di previsione approvati dall'organo regionale di controllo e dalle variazioni apportate ai bilanci stessi, in conformita' al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, anche in rapporto alle eventuali maggiori entrate proprie accertate dagli enti.

Nel complesso delle spese correnti soggette all'incremento percentuale di cui al comma precedente, ma da evidenziare con specifici stanziamenti, sono comprese le spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dallo Stato, dalle regioni o da disciolti enti nazionali, e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o da successivi provvedimenti, ragguagliate ad anno, per quanto necessario.

Dette spese, oltre a quelle gia' sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento, sono previste in misura non inferiore ai trasferimenti di risorse effettuati a norma dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' a norma dell'articolo 7, secondo e terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Le regioni, ove non abbiano ancora provveduto all'adempimento di cui al citato articolo 7, sono tenute, su richiesta dei comuni, a rilasciare certificato attestante l'importo spettante al comune richiedente.

Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui al...

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