DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 1996, n. 336 - Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

Coming into Force12 Luglio 1996
Published date27 Giugno 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/06/27/096G0336/ORIGINAL
Enactment Date11 Giugno 1996
Official Gazette PublicationGU n.149 del 27-06-1996 - Suppl. Ordinario n. 105
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che ha delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, che ha disposto la proroga del termine per l'esercizio della delega di cui al citato art. 4 della legge n. 421 del 1992, nonche' la possibilita' di emanare disposizioni correttive, con uno o piu' decreti legislativi, entro il 31 dicembre 1995;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto l'art. 1 della legge 20 dicembre 1995, n. 539, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, che ha disposto la proroga al 30 giugno 1996 del termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto legislativo n. 77 del 1995 alcune disposizioni correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Al comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati.".

Art 2.
  1. L'art. 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 5 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) - 1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio gia' deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

  2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

  3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si applica la disciplina del comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.".

Art 3.
  1. All'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Ammortamento di beni)";

  2. al comma 1 la parola: "patrimoniali" e' soppressa.

Art 4.
  1. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "con popolazione inferiore a 20.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunita' montane".

Art 5.
  1. All'art. 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: "le risultanze dei rendiconti" sono inserite le seguenti: "o conti consolidati";

b) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalle seguenti:

" d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.".

Art 6.
  1. L'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 19 (Individuazione dei responsabili dei servizi). - 1. Con delibera dell'organo esecutivo, modificabile ove necessario, vengono individuati i responsabili di servizi nell'ambito dei dipendenti dell'ente, salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

  2. Per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e per le comunita' montane, l'organo esecutivo puo', con delibera motivata che riscontri in concreto la mancanza assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, affidare ai componenti dell'organo esecutivo medesimo la responsabilita' dei servizi, o di parte di essi, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione.

  3. Se, a seguito di idonea valutazione, il responsabile del servizio ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata, propone la modifica con modalita' definite dal regolamento di contabilita'.

  4. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.".

Art 7.
  1. Al comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e da eventuali accordi convenzionali".

Art 8.
  1. All'art. 27 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la prenotazione di impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara gia' adottati.";

    2. il comma 5 e' sostituito dal seguente:

      " 5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:

    3. con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o gia' concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;

    4. con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;

    5. con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;

    6. con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.

      Si considerano, altresi', impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.";

    7. il comma 9 e' sostituito dal seguente:

      " 9. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali i responsabili dei servizi, individuati ai sensi dell'art. 19, assumono atti di impegno. A tali atti, da definire 'determinazioni' e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art. 53, comma 1, ed all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.".

  2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificati dal presente decreto legislativo, si applicano anche per l'esercizio 1995.

Art 9.
  1. L'art. 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 31 (Avanzo di amministrazione) - 1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

  2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 30, puo' essere utilizzato:

    1. per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

    2. per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 37;

    3. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari e per il finanziamento delle spese correnti in sede di assestamento;

    4. per il finanziamento di spese di investimento.

  3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto...

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