LEGGE 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici

Coming into Force06 Marzo 1994
End of Effective Date30 Giugno 2006
Published date19 Febbraio 1994
Enactment Date11 Febbraio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/02/19/094G0127/CONSOLIDATED/20060502
Official Gazette PublicationGU n.41 del 19-02-1994 - Suppl. Ordinario n. 29
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1. (Principi generali).

  1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attivita' amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualita' ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestivita', trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

  2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

  3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni in conformita' alle norme della presente legge.

  4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1. (Principi generali).

  1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attivita' amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualita' ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestivita', trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

  2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato. 2

  3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni in conformita' alle norme della presente legge.

  4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni. AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre-7 novembre 1995 n. 482 (in G.U. 1a s.s. 15/11/1995 n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato "le disposizioni della presente legge" anziche' solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge"."

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

ART. 1. (Principi generali).

  1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attivita' amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualita' ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestivita', trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

  2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato. (2)

  3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni in conformita' alle norme della presente legge.

  4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni. AGGIORNAMENTO (2)

La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre-7 novembre 1995 n. 482 (in G.U. 1a s.s. 15/11/1995 n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato "le disposizioni della presente legge" anziche' solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge"."

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 2.

ART. 2. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).

  1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, ad esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.

  2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

    1. alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi di diritto pubblico;

    2. ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle societa' con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita' la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonche', qualora operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche e integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;

    3. ai soggetti, enti e societa' privati relativamente a lavori, opere ed impianti per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 40 per cento dell'importo complessivo limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300 mila ECU.

  3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), qualora affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, limitatamente agli articoli 4, 8, comma 7, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32 e 34, nonche' agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 esclusivamente se il concorrente intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 5, 6, 14, 18, 26, 27 e 35. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 34.

  4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione.

  5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono far eseguire i lavori oggetto della concessione ad imprese collegate, nella misura massima del 30 per cento. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente negli ultimi sei mesi.

  6. Ai sensi della presente legge si intendono:

    1. per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalita' giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri...

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