DECRETO-LEGGE 27 agosto 1994, n. 515 - Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994

Coming into Force29 Agosto 1994
Published date29 Agosto 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/08/29/094G0557/CONSOLIDATED/19941028
Enactment Date27 Agosto 1994
Official Gazette PublicationGU n.201 del 29-08-1994 - Suppl. Ordinario n. 122
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1. Contributi in favore di enti locali

  1. Per l'anno 1994 e' autorizzata, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 75.000 milioni. Detto importo e' distribuito alle regioni, per il successivo riparto tra le comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la meta' sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani.

  2. A partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo e' distribuito secondo le modalita' previste dal secondo periodo della lettera b) e dal terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. A decorrere dall'anno 1995 il suddetto importo puo' essere integrato, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento che dovessero essere ulteriormente attivate rispetto a quelle gia' definite.

  3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 125.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 50.000 milioni a favore del comune di Palermo. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1994; il Ministro dell'interno trasmettera' copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

  4. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalita' di cui al precedente comma, le eventuali disponibilita' non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

  5. L'ammontare dei trasferimenti spettanti agli enti locali della regione Valle d'Aosta ai sensi del presente articolo ed effettuati nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina del comma 6 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art 2.

Disposizioni per gli enti locali dissestati

  1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' cosi' sostituito:

    "14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto- legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio:

    Rapporto medio

    Fascia demografica dipendenti/ fino a 999 abitanti 1/95 da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100 da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105 da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95 da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80 oltre 249999 abitanti 1/60

    PROVINCE

    Rapporto medio Fascia demografica dipendenti/ fino a 299.999 abitanti 1/520 da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650 da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830 da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770 oltre 2.000.000 abitanti 1/1000

    A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.".

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e non ottengano entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

  3. Per il finanziamento dell'onere delle retribuzioni relative al personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, si provvede alla devoluzione agli enti locali destinatari del contributo previsto dalla legge 28 ottobre 1986, n. 730, e all'assegnazione della differenza sulla quota accantonata di fondo ordinario ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

  4. Ai comuni e alle amministrazioni provinciali che hanno deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio 1994 non si applica la decurtazione dei trasferimenti erariali ordinari prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. La relativa spesa, valutata in lire 17 miliardi per il 1994, lire 12,2 miliardi per il 1995 e lire 12,4 miliardi per il 1996, e' finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

  5. A decorrere dal 1 gennaio 1994 alle amministrazioni provinciali in dissesto spetta il contributo di adeguamento ad un'unica media nazionale dei trasferimenti erariali ai sensi del comma 5 dell'articolo 25, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, del 1989. Il contributo e' assegnato con le modalita' previste dal citato articolo 25 e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. La relativa spesa e' finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

  6. Il comma 3, primo periodo, dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1933, e' sostituito dal seguente: "Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono il piano d'estinzione". La disposizione si applica anche agli enti locali dissestati per i quali non sia intervenuta l'approvazione del piano di estinzione.

  7. Il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione, spettano inoltre i rimborsi di spese previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato". La disposizione si applica anche agli organi straordinari di liquidazione che non hanno presentato il rendiconto della gestione.

  8. Il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione, di cui al comma 3, terz'ultimo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 e' fissato in diciotto mesi decorrenti dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno.

  9. Il termine di quattro mesi previsto dal comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, per l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, e' sospeso dai rilievi o dalle richieste della commissione di ricerca per la finanza locale e riprende a decorrere dopo il ricevimento della risposta. Per le risposte, la commissione fissa un termine che comunque non puo' essere superiore a sessanta giorni dal ricevimento.

  10. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993, non compete all'organo straordinario di liquidazione degli enti locali dissestati l'amministrazione dei residui attivi e passivi riguardanti rispettivamente i fondi a gestione vincolata, l'attivazione di mutui passivi per investimenti, nonche' il pagamento delle correlative spese.

  11. Agli enti locali dissestati ed agli enti locali che non abbiano integralmente ricostituite le somme a specifica destinazione utilizzate per il pagamento di spese correnti, al fine di evitare che finanziamenti destinati alle opere pubbliche siano sottratti alla loro finalita', e' fatto divieto di applicare le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131...

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