LEGGE 23 marzo 1981, n. 93 - Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna

Coming into Force29 Marzo 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/03/28/081U0093/CONSOLIDATED/20000928
Published date28 Marzo 1981
Enactment Date23 Marzo 1981
Official Gazette PublicationGU n.87 del 28-03-1981
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Finanziamento delle comunita' montane

I fondi destinati al perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorche' i parametri citati subiscono variazioni.

Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e' abrogato.

Art 1.

Finanziamento delle comunita' montane

I fondi destinati al perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorche' i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e' abrogato.

Art 2.

Ripartizione di fondi tra le comunita' montane

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

Art 3.

Espropri

Gli espropri di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e quelli resi necessari per l'attuazione del piano di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 8 della predetta legge, sono effettuati con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 4.

Delega di funzioni alle comunita' montane

I comuni possono delegare alle comunita' montane funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni proprie si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane dei comuni che compongono le comunita' stesse, sempre che tali comuni non abbiano popolazione censita superiore a 50 mila abitanti.

In ogni caso gli interventi finanziari della comunita' montana ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna...

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