LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1102 - Nuove norme per lo sviluppo della montagna

Coming into Force07 Gennaio 1972
Published date23 Dicembre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/12/23/071U1102/CONSOLIDATED/20000928
Enactment Date03 Dicembre 1971
Official Gazette PublicationGU n.324 del 23-12-1971
TITOLO I ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Finalita')

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunita' montane, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali.

Art 2.

(Finalita' e mezzi per il loro raggiungimento)

La presente legge si propone:

1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:

  1. dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilita' ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

  2. sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

  3. fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

  4. favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunita' montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

Art 3.

(Classifica e ripartizione dei territori montani)

I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

La classifica dei territori montani predetti sara' valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unita' territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni gia' eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovraccomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle regioni di intesa con i comuni interessati.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N.142

Art 4.

(Comunita' montane)

In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunita' montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilira' le norme cui le Comunita' montane dovranno attenersi:

  1. nella formulazione degli statuti;

  2. nell'articolazione e composizione dei propri organi;

  3. nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;

  4. nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme - per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunita' - dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunita' potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

La regione e' pertanto competente con proprie leggi a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunita' montane;

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunita' i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge;

e inoltre e' competente a:

4) approvare gli statuti delle singole Comunita';

5) coordinare ed approvare i piani zonali;

6) regolare i rapporti tra Comunita' ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le regioni, le province e i comuni possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunita' montane che ne facciano richiesta.

Art 4.

(Comunita' montane)

In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunita' montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilira' le norme cui le Comunita' montane dovranno attenersi:

  1. nella formulazione degli statuti;

  2. nell'articolazione e composizione dei propri organi;

  3. nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;

  4. nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme - per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunita' - dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti. Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunita' montana i rappresentanti dei comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunita' potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

La regione e' pertanto competente con proprie leggi a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunita' montane;

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunita' i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge;

e inoltre e' competente a:

4) approvare gli statuti delle singole Comunita';

5) coordinare ed approvare i piani zonali;

6) regolare i rapporti tra Comunita' ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le regioni, le province e i comuni possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunita' montane che ne facciano richiesta.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N.265

Art 5.

(Piani di sviluppo economico-sociale Competenze per l'attuazione della legge)

Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunita' montana approntera', in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona.

Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realta' della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovra' prevedere le concrete possibilita' di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovra' indicare il tipo, la attitudine a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

L'organo deliberante della Comunita' esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano lo trasmettera' per l'esame e l'approvazione alla regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province, di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal...

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