LEGGE 19 luglio 1993, n. 236 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione

Coming into Force20 Luglio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/07/19/093G0324/CONSOLIDATED/20110727
Enactment Date19 Luglio 1993
Published date19 Luglio 1993
Official Gazette PublicationGU n.167 del 19-07-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.

  3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1.

  4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1 febbraio 1993, n. 26.

  5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e 12 febbraio 1993, n. 31.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 luglio 1993 SCALFARO Visto, il Guardasigilli: CONSO

Art 1.
  1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.

  3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1.

  4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1 febbraio 1993, n. 26.

  5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e 12 febbraio 1993, n. 31.1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 luglio 1993 SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri GIUGNI, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CONSO AGGIORNAMENTO (1)

La Corte costituzionale con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n. 218 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' "dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita' i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita' possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita' nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451".

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE

20 MAGGIO 1993, N. 148

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2052/88", sono inserite le seguenti: "o del regolamento CEE n. 328/88 cosi' individuate ai sensi del decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia";

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresi' conto:

  1. della presenza di crisi territoriali di particolare gravita' o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri gia' definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

  2. della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

  3. della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

  4. della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicita' e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilita', di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unita' lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unita' effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualita' del costo medio pro capite del lavoro. Il beneficio e' cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformita' ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125";

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, societa', cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacita' tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonche' con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilita' e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati conseguiti";

dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

"7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonche' per le attivita' di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis. - (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi). - 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, e' riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonche' nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.

  1. Le finalita' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

  2. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle societa' o delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni.

    Art. 1-ter. - (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale...

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