DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1993, n. 1 - Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione

Coming into Force07 Gennaio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/01/07/093G0002/CONSOLIDATED/20110727
Enactment Date05 Gennaio 1993
Published date07 Gennaio 1993
Official Gazette PublicationGU n.4 del 07-01-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Interventi per l'occupazione

  1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale attua misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite dalla crisi avendo riguardo alla tutela delle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' alle situazioni di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro, sulla base delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992.

  2. Le misure di cui al comma 1 sono riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicita' e stabilita' nel tempo, e prevedono i seguenti benefici, non erogabili per una durata superiore ai tre anni:

    1. incentivi ai datori di lavoro per ogni unita' lavorativa aggiuntiva occupata a tempo pieno secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualita' del costo medio pro-capite del lavoro;

    2. contributi nei limiti di 20 miliardi di lire per la realizzazione, d'intesa con gli uffici regionali del lavoro e le agenzie per l'impiego, di servizi d'informazione e consulenza in favore di lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilita', diretti, a favorirne la ricollocazione anche in attivita' di lavoro autonomo e cooperativo;

    3. interventi di formazione continua, diretti a lavoratori occupati in aziende per le quali il CIPI abbia approvato programmi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ai lavoratori occupati e destinati ad essere occupati nelle attivita' di cui al presente articolo, formulati congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale.

    Il beneficio di cui alla lettera a) e' cumulabile con le agevolazioni di cui all'articolo 8, all'articolo 20 ed all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

  3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino progetti relativi a tutti i settori economici purche' funzionali alle finalita' di cui al comma 1.

  4. Con uno o piu' decreti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, gli ambiti territoriali nei quali trovano applicazione le misure di cui al comma 2, i requisiti soggettivi dei lavoratori, i modelli, in conformita' dei quali vanno predisposti i progetti di cui al comma 3, i termini e le modalita' di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali nonche' le modalita' di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dei benefici con restituzione di quanto eventualmente gia' fruito.

  5. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e societa' pubbliche e private di comprovata esperienza e capacita' tecnica nelle materie di cui al presente articolo per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilita' e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e societa' e le agenzie regionali per l'impiego, nonche' metodi di valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati conseguiti.

  6. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali, lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalita' e la verifica e vigilanza sulle attivita', il Ministro del lavoro si avvale degli osservatori regionali di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, degli uffici e degli ispettorati regionali del lavoro e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della medesima legge. Per le finalita' di cui al presente comma, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

  7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dal comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

  8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

Art 1.

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236 2

Art 2.

Misure per le piccole imprese

  1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

    "2-bis. - A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di crisi territoriale di particolare gravita' le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche alle imprese industriali che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nei distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE, ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88.

    2-ter. - Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta lo stato di crisi di particolare gravita' nei distretti e nelle aree di cui al comma 2- bis e fissa annualmente i limiti quantitativi di bilancio utilizzabili a tal fine, nell'ambito dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

    2-quater. - Nei casi di cui ai commi 2- bis e 2- ter, in deroga alle procedure di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale concede, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 6, il trattamento, accertata la sussistenza delle causali di intervento e valutato il programma previsto dall'articolo 1, e tenuto conto dei limiti di bilancio di cui al comma 2- ter. Il Comitato predetto e' tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, trascorsi i quali si da' per acquisito il parere favorevole.".

  2. All'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al periodo: "I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni." sono aggiunte le parole: ", salvo quanto stabilito al successivo secondo...

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