DECRETO-LEGGE 10 marzo 1993, n. 57 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione

Coming into Force11 Marzo 1993
Published date11 Marzo 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/03/11/093G0113/CONSOLIDATED/20110727
Enactment Date10 Marzo 1993
Official Gazette PublicationGU n.58 del 11-03-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Fondo per l'occupazione

  1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali, tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, in modo particolare nelle aree individuate dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, nonche' dei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee.

  2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicita' e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilita', di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unita' lavorativa aggiuntiva o reimmessa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualita' del costo medio pro-capite del lavoro. Il beneficio e' cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

  3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purche' funzionali alle finalita' di cui al comma 1. Possono altresi' accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilita', di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.

  4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

  5. Con uno o piu' decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unita' dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilita' collettiva di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformita' dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini e le modalita' di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonche' le modalita' di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente gia' fruito.

  6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e societa' pubbliche e private di comprovata esperienza e capacita' tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonche' con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilita' e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e societa' e le agenzie regionali per l'impiego, nonche' metodi di valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati conseguiti.

  7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

  8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

Art 1.

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236 2

Art 2.

Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione

  1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo e' conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 11 novembre 1991, n. 381.

  3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attivita', intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

  4. Per consentire la realizzazione da...

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