DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1992, n. 478 - Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali

Coming into Force15 Dicembre 1992
Published date14 Dicembre 1992
Enactment Date11 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/14/092G0525/CONSOLIDATED/20110727
Official Gazette PublicationGU n.293 del 14-12-1992
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Misure straordinarie per i lavoratori in mobilita'

  1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, che occupano fino a quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non da' titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

  2. Fino al 31 dicembre 1993 le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria, di mobilita' e di riduzione del personale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche alle imprese industriali, che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88, nonche' nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. I termini di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 della predetta legge n. 223 del 1991 sono ridotti alla meta'. Sono altresi' ridotte alla meta' le misure degli oneri di cui all'articolo 5, comma 4, della medesima legge.

  3. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennita' in base all'eta' e all'ubicazione dell'unita' produttiva di provenienza.

  4. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  5. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 12 aprile 1991, n. 125.

Art 1.

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236 1

Art 2.

Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale

  1. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla meta' del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali.

  2. Ai fini del presente articolo, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione e' disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

  3. Gli accordi sindacali, per le medesime finalita' di cui al comma 1, possono regolare il comando o il distacco di uno o piu' lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

  4. Ai datori di lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori, che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'eta' del lavoratore al momento dell'assunzione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da: "nonche' quelli" a: "di integrazione salariale".

  5. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai...

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