LEGGE 19 gennaio 1955, n. 25 - Disciplina dell'apprendistato

Coming into Force01 Marzo 1955
End of Effective Date24 Ottobre 2011
Enactment Date19 Gennaio 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/02/14/055U0025/CONSOLIDATED/20111010
Published date14 Febbraio 1955
Official Gazette PublicationGU n.36 del 14-02-1955
TITOLO PRIMO Comitato consultivo e definizione dell'apprendistato

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione del giovani lavoratori.

La composizione del Comitato suddetto e' determinata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamera' a farne parte anche rappresentanti di Amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167

Art 2.

L'apprendistato e' uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore e' obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

Art 2.

L'apprendistato e' uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore e' obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

((Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovra' precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolta' di occupare nella propria azienda non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.))

Art 2.

L'apprendistato e' uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore e' obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovra' precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolta' di occupare nella propria azienda non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.6

Art 2.

L'apprendistato e' uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore e' obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolta' di occupare nella propria azienda non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.(6)

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167

TITOLO SECONDO Assunzione dell'apprendista
Art 3.

Chi intende essere assunto come apprendista, deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

E' ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167

Art 4.

L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167

Art 5.

Nelle localita' dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista puo' essere preceduta, da un esame psicofisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

I risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.

L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuiti.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167

Art 6.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore ai quattordici anni e non superiore ai venti, salvo la limitazione di eta', i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art 6.

((Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualita' di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di eta', a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.))

Art 6.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualita' di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di eta', a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.6

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167

TITOLO TERZO Durata dell'apprendistato e orario del lavoro
Art 7.

L'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella che sara' stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potra' superare i cinque anni.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167

Art 8.

I periodi di servizio prestato in qualita' di apprendista presso piu' datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purche' non separati da interruzioni superiori ad un anno e purche' si riferiscano alle stesse attivita'.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167

Art 9.

Puo' essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sara' regolato ai sensi dell'art. 2096 del Codice civile e non potra'...

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