LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1859 - Istituzione e ordinamento della scuola media statale

Coming into Force14 Febbraio 1963
Enactment Date31 Dicembre 1962
Published date30 Gennaio 1963
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/01/30/062U1859/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.27 del 30-01-1963
TITOLO I Norme generali
CAPO I ORDINAMENTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Fini e durata della scuola

In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare e' impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed e' scuola secondaria di primo grado.

La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti della Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attivita' successiva.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Piano di studi.

Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, numero 824); italiano, storia ed educazione civica, geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica.

Sono inoltre obbligatorie nella prima classe le applicazioni tecniche e l'educazione musicale che diventano facoltative nelle classi successive.

Nella seconda classe l'insegnamento dell'italiano viene integrato da elementari conoscenze di latino, che consentono di dare all'alunno una prima idea delle affinita', e differenze fra le due lingue.

Come materia autonoma, l'insegnamento del latino ha, inizio in terza classe; tale materia e' facoltativa.

L'alunno che intenda seguire insegnamenti facoltativi puo' sceglierne uno o piu' all'inizio di ogni anno scolastico.

Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unita' di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.

Art 2.

Piano di studi.

Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, numero 824); italiano, storia ed educazione civica, geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica. 1

COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. 1

COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. 1

COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. 1

COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. 1

Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unita' di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.

Art 2.

Piano di studi.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212.

COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. (1)

COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. (1)

COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. (1)

COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. (1))

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 16 giugno 1977, n. 348 ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 2 e 3) che "Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunte per tutte le classi l'educazione tecnica, in sostituzione delle applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.

L'insegnamento della educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso degli alunni.

L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La presente legge avra' effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78".

Art 3.

Programmi e orari d'insegnamento

I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore.

L'orario complessivo degli insegnamenti obbligatori non puo' superare le 26 ore settimanali.

Secondo le modalita' da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e previo accertamento delle possibilita' locali, viene istituito, per lo studio sussidiario e per le libere attivita' complementari, un doposcuola di almeno 10 ore settimanali, la cui frequenza e' facoltativa e gratuita.

Art 3.

Programmi e orari d'insegnamento

((I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute presenti le seguenti esigenze:

  1. rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un piu' adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimenti alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica - e delle lingue straniere;

  2. potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacita' di sistemazione delle conoscenze;

  3. valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operativita' unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;

  4. graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente articolo 2.

L'orario complessivo degli insegnamenti non puo' superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonche' per le scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi)). 1

Secondo le modalita' da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e previo accertamento delle possibilita' locali, viene istituito, per lo studio sussidiario e per le libere attivita' complementari, un doposcuola di almeno 10 ore settimanali, la cui frequenza e' facoltativa e gratuita.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

CAPO II ALUNNI ED ESAMI
Art 4.

Ammissione e frequenza.

Alla scuola media si accede con la licenza elementare.

Per l'iscrizione e la frequenza alla, scuola meda non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

Promozione, idoneita' e licenza.

Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore, quando si sia ottenuta la promozione negli insegnamenti di cui al terzo comma del successivo articolo 6.

Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneita', al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 120 o il 183 anno di eta', purche' siano in possesso della licenza della scuola elementare.

Al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare, il 14° anno di eta', purche' siano in possesso della licenza della scuola elementare.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 6.

Valore della licenza.

L'esame di licenza, di cui all'articolo precedente, esame di Stato.

La Commissione esaminatrice e' composta secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Sono materie di esame: italiano, storia ed educazioni civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione fisica.

Il diploma di licenza da' accesso a tutte le scuole istituti di istruzione secondari, di 2° grado; coloro che intendono iscriversi al liceo classico debbono superare anche la prova relativa all'insegnamento di latino di cui all'articolo 2.

Possono sostenere la prova di latino anche gli alunni che non abbiano seguito tale insegnamento nella classe terza: la prova di latino puo' essere ugualmente sostenuta in sessione successiva a quella in cui si consegue il diploma di licenza e, per coloro che vogliono cosi' integrare il loro diploma, la scuola istituisce corsi speciali gratuiti di lingua latina.

Il diploma di maturita' scientifica permette l'accesso a tutte le facolta' universitarie, esclusa quella di lettere e filosofia.

Art 6.

Valore della licenza.

L'esame...

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