CAPO I ORDINAMENTO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art
1.
Fini e durata della scuola
In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare e' impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed e' scuola secondaria di primo grado.
La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti della Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attivita' successiva.
Art
2.
Piano di studi.
Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, numero 824); italiano, storia ed educazione civica, geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica.
Sono inoltre obbligatorie nella prima classe le applicazioni tecniche e l'educazione musicale che diventano facoltative nelle classi successive.
Nella seconda classe l'insegnamento dell'italiano viene integrato da elementari conoscenze di latino, che consentono di dare all'alunno una prima idea delle affinita', e differenze fra le due lingue.
Come materia autonoma, l'insegnamento del latino ha, inizio in terza classe; tale materia e' facoltativa.
L'alunno che intenda seguire insegnamenti facoltativi puo' sceglierne uno o piu' all'inizio di ogni anno scolastico.
Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unita' di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.
Art
2.
Piano di studi.
Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, numero 824); italiano, storia ed educazione civica, geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica. 1
COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. 1
COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. 1
COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. 1
COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. 1
Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unita' di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.
Art
2.
Piano di studi.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212.
COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. (1)
COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. (1)
COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. (1)
COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1977, N. 348. (1))
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 16 giugno 1977, n. 348 ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 2 e 3) che "Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunte per tutte le classi l'educazione tecnica, in sostituzione delle applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.
L'insegnamento della educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso degli alunni.
L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La presente legge avra' effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78".
Art
3.
Programmi e orari d'insegnamento
I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore.
L'orario complessivo degli insegnamenti obbligatori non puo' superare le 26 ore settimanali.
Secondo le modalita' da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e previo accertamento delle possibilita' locali, viene istituito, per lo studio sussidiario e per le libere attivita' complementari, un doposcuola di almeno 10 ore settimanali, la cui frequenza e' facoltativa e gratuita.
Art
3.
Programmi e orari d'insegnamento
((I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute presenti le seguenti esigenze:
rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un piu' adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimenti alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica - e delle lingue straniere;
potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacita' di sistemazione delle conoscenze;
valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operativita' unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;
graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente articolo 2.
L'orario complessivo degli insegnamenti non puo' superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonche' per le scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi)). 1
Secondo le modalita' da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e previo accertamento delle possibilita' locali, viene istituito, per lo studio sussidiario e per le libere attivita' complementari, un doposcuola di almeno 10 ore settimanali, la cui frequenza e' facoltativa e gratuita.