LEGGE 2 aprile 1968, n. 424 - Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264

Coming into Force04 Maggio 1968
Enactment Date02 Aprile 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/19/068U0424/CONSOLIDATED/20091214
Published date19 Aprile 1968
Official Gazette PublicationGU n.100 del 19-04-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

All'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono aggiunti i seguenti comma:

"Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovra' precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolta' di occupare nella propria azienda non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa".

Art 2.

Le lettere f) ed 1) dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono sostituite dalle seguenti:

"f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, ne' in genere a quelle ad incentivo".

"1) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie".

Art 3.

L'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e' sostituito dal seguente:

"Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualita' di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di eta', a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art 4.

Ai lavoratori disoccupati avviati ai corsi di cui al titolo IV - capo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, un assegno giornaliero di 600 lire, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purche' siano a carico dei suddetti lavoratori.

Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono l'indennita' giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennita' o del sussidio percepito.

Il...

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