LEGGE 29 aprile 1949, n. 264 - Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Coming into Force06 Giugno 1949
Published date01 Giugno 1949
Enactment Date29 Aprile 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1949/06/01/049U0264/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.125 del 01-06-1949 - Suppl. Ordinario
TITOLO I COMMISSIONE CENTRALE PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO E PER L'ASSISTENZA DEI DISOCCUPATI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297

Art 2.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ha il compito:

1) di esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla, disciplina del servizio del collocamento, sulla determinazione dei criteri di valutazione circa lo stato di bisogno del lavoratori disoccupati ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro, sui criteri del reclutamento degli emigranti e sull'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II;

2) di esprimere pareri sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonche' avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, prese in base all'art. 25;

3) di esprimere pareri sulla concessione di sussidi straordinari di disoccupazione e di dare pareri e fare proposte sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati;

4) di esprimere pareri sulle richieste di istituzione di corsi per disoccupati e di quelli di riqualificazione aziendale; sulle richieste di istituzione dei cantieriscuola di cui all'art. 45; su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui al titolo IV, e di fare proposte sulle predette materie;

5) di esprimere pareri e fare proposte per il coordinamento della presente legge, ai fini dell'attuazione pratica della medesima, con le disposizioni speciali in vigore che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori e di suggerire i mezzi atti ad inserire nelle varie branche del lavoro, senza pregiudizio per l'individuo e la collettivita', i soggetti fisicamente o funzionalmente minorati.

Per le materie di sua competenza la Commissione puo' chiedere dati e promuovere indagini, richiedendone il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla Commissione la competenza di esprimere pareri, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale non provvedera' senza aver previamente udito i pareri stessi.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297

Art 3.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale. Egli puo' delegare a presiedere singole riunioni della Commissione il Sottosegretario di Stato o uno dei direttori generali di cui al n. 2 del comma successivo.

Essa e' composta:

1) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani, designati su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il Ministro, nella richiesta, terra' conto dell'importanza numerica delle organizzazioni;

2) dai direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale;

3) da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

4) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o da un suo rappresentante.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati, di cui all'art. 4, nelle quali sia trattata la materia di cui all'art. 2, n. 4, partecipera', come membro effettivo, un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione, e, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, partecipera', come membro effettivo, un rappresentante della Regione interessata.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nel richiedere alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti di cui al comma secondo, n. 1, assegnera' loro un termine di quindici giorni per la designazione, decorso il quale il Ministro provvedera' d'ufficio. Tale termine potra', su richiesta motivata, delle organizzazioni

interessate, essere prorogato dal Ministro per altri quindici

giorni. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo dovra' essere designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza, sociale.

I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica due anni.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297

Art 4.

La Commissione centrale puo' costituire nel suo seno Comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche su richiesta della Commissione o di Comitati, puo' far assistere a singole riunioni della Commissione e dei Comitati rappresentanti di altri Ministeri interessati, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario, dirigenti di istituiti di previdenza, i assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297

Art 5.

Le norme per il funzionamento della Commissione centrale e dei Comitati saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale medesima.

La Commissione centrale e' convocata ogni tre mesi dal Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale. E' convocata altresi' ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

I Comitati sono convocati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei loro componenti.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297

Art 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

1) il Comitato per la disoccupazione previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373;

2) il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, istituito con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297

TITOLO II DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO
CAPO I Disciplina dell'avviamento al lavoro
Art 7.

Il collocamento e' funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente titolo.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297

Art 8.

Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, salvo le eccezioni che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art 8.

((Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al Capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, a sensi della legge 24 dicembre 1964, n. 1228 e...

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