DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297 - Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144

Coming into Force30 Gennaio 2003
Enactment Date19 Dicembre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/01/15/003G0001/CONSOLIDATED/20061227
Published date15 Gennaio 2003
Official Gazette PublicationGU n.11 del 15-01-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, cosi' come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, cosi' come modificato dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 5;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

Visti i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di elenco anagrafico e di scheda professionale;

Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:

    1. i principi fondamentali per l'esercizio della potesta' legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

    2. i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

  2. Ad ogni effetto si intendono per:

    1. "adolescenti , i minori di eta' compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;

    2. "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;

    3. "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti;

    4. "disoccupati di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;

    5. "inoccupati di lunga durata , coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;

    6. "donne in reinserimento lavorativo , quelle che, gia' precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';

    7. "servizi competenti , i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformita' delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".

Art 2.
  1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' inserito il seguente:

    "Art. 1-bis (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.

  2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.

  3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.".

Art 3.
  1. All'articolo 2 del decreto...

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