Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. O g g e t t o
Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.
Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto.
In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:
vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonche' procedimenti di autorizzazione per attivita' lavorativa all'estero;
conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;
risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11;
raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art
2.
Funzioni e compiti conferiti
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Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:
collocamento ordinario;
collocamento agricolo;
collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
collocamento obbligatorio;
collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
collocamento dei lavoratori a domicilio;
collocamento dei lavoratori domestici;
avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.
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Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:
programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;
compilazione e tenuta della lista di mobilita' dei lavoratori previa analisi tecnica.
Al fine di garantire l'omogeneita' delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali e' svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate.
Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti.
Art
3.
Attivita' in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.
In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonche' quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilita' del personale. Le regioni promuovono altresi' gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarieta'.
Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere.