LEGGE 19 luglio 1993, n. 243 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica

Coming into Force22 Luglio 1993
Enactment Date19 Luglio 1993
Published date21 Luglio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/07/21/093G0315/CONSOLIDATED/19980331
Official Gazette PublicationGU n.169 del 21-07-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

BARUCCI, Ministro del tesoro

GALLO, Ministro delle fi nanze Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 31 agosto 1993.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1993, N. 155

All'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 9.000, in lire 9.000 per le retribuzioni effettive orarie comprese tra lire 9.001 e lire 11.000, ed in lire 11.000 per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 11.000. Per i rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore settimanali la retribuzione oraria convenzionale e' fissata in lire 5.800".

L'articolo 2 e' soppresso.

All'articolo 3, al comma 1, le parole: "del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento".

Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (Riduzione di stanziamenti per Roma capitale). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante "Interventi per Roma, capitale della Repubblica", e' ridotta di lire 39.000 milioni per l'anno 1993".

All'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 56. - (Spedizione di stampe periodiche). - 1. Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata, indipendentemente dalla periodicita', con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

  1. Con il medesimo decreto di cui ai comma I dovranno essere stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al cinquanta per cento di quella dell'intero stampato. Tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantita' di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sara' comunque applicato lo sconto nella misura massima. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero, come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.

  2. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.

  3. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza dovranno essere previste singole voci di tariffa.

    Art. 57. - (Sanzioni). - 1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantita' diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantita', ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82".

    All'articolo 5:

    dopo il...

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