Gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia postale, del bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dal seguente:
"Art. 56 (Spedizione di stampe periodiche). - Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata indipendentemente dalla periodicita', con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
Con il medesimo decreto potranno essere stabiliti sconti in relazione alle quantita' di oggetti spediti. Per accedere agli sconti le stampe periodiche non devono avere carattere postulatorio. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero come parti integranti incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.
Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa ridotta nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.
Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza, i bollettini ed i listini di commercio potranno essere previste delle singole voci di tariffa.
Gli amministratori ed editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantita' diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantita', ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82.".