DECRETO-LEGGE 22 maggio 1993, n. 155 - Misure urgenti per la finanza pubblica

Coming into Force22 Maggio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/05/22/093G0223/CONSOLIDATED/20010801
Published date22 Maggio 1993
Enactment Date22 Maggio 1993
Official Gazette PublicationGU n.118 del 22-05-1993
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi in materia di finanza pubblica al fine di far fronte al fabbisogno per il corrente anno, anche rispetto agli impegni assunti con la Comunita' europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Contribuzioni per i lavoratori domestici

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 10.000, per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 12.000, ed in lire 12.000, per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 12.000.

  2. Gli importi delle retribuzioni orarie di cui al comma 1 sono annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

Art 1.

Contribuzioni per i lavoratori domestici

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 9.000, in lire 9.000 per le retribuzioni effettive orarie comprese tra lire 9.001 e lire 11.000, ed in lire 11.000 per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 11.000. Per i rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore settimanali la retribuzione oraria convenzionale e' fissata in lire 5.800.

  1. Gli importi delle retribuzioni orarie di cui al comma 1 sono annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

Art 2.

Particolari figure di prestatori di lavoro

  1. I soggetti che svolgono attivita' lavorativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, non iscritti obbligatoriamente in relazione a dette attivita' a casse o fondi pensionistici, sono tenuti a versare, a decorrere dal 1 giugno 1993, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'I.N.P.S., un contributo determinato applicando l'aliquota complessivamente dovuta a tale Fondo per la generalita' dei lavoratori dipendenti sui compensi lordi percepiti come corrispettivo dell'attivita' prestata.

  2. I contributi sono versati entro il termine e con le modalita' che saranno fissati dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. Ai soggetti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi di cui al presente articolo, o vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta, si applica la somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile prevista per la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti della prescrizione si applicano le norme vigenti per i contributi dovuti alle relative gestioni.

  3. Il numero dei contributi settimanali da accreditare a favore dei soggetti di cui al comma 1, per ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'I.N.P.S., e' pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo dei compensi assoggettati a contribuzione, per l'anno considerato, per il doppio dell'importo della retribuzione minima settimanale stabilita per la generalita' dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni. I contributi cosi' determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di 52 settimane nell'anno.

  4. I contributi accreditati ai sensi del comma 3 sono equiparati a tutti gli effetti a quelli versati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in costanza di lavoro subordinato.

  5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alla individuazione delle attivita' di cui al comma 1 attualmente prive di forme pensionistiche obbligatorie, alla definizione dell'utilizzo dei contributi versati ed al loro eventuale trasferimento presso altre gestioni pensionistiche obbligatorie.

Art 2.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243

Art 3.

Trasferimenti agli enti locali

  1. Per l'anno 1993 i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dichiarati dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, il complesso delle dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni provinciali e ai comuni per l'anno 1993 e' rideterminato, con gli stessi criteri indicati al comma 1, assumendo come base di riferimento una riduzione del 7 per cento.

Art 3.

Trasferimenti agli enti locali

  1. Per l'anno 1993 i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti del 3 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dichiarati dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, il complesso delle dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni provinciali e ai comuni per l'anno 1993 e' rideterminato, con gli stessi criteri indicati al comma 1, assumendo come base di riferimento una riduzione del 7 per cento.

Art 3 bis.

Art. 3-bis. (( (Riduzione di stanziamenti per Roma capitale).

  1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante "Interventi per Roma, capitale della Repubblica", e' ridotta di lire 39.000 milioni per l'anno 1993)).

Art 4.

Revisione agevolazioni tariffarie posta

  1. Gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia postale, del bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dal seguente:

    "Art. 56 (Spedizione di stampe periodiche). - Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata indipendentemente dalla periodicita', con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

    Con il medesimo decreto potranno essere stabiliti sconti in relazione alle quantita' di oggetti spediti. Per accedere agli sconti le stampe periodiche non devono avere carattere postulatorio. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero come parti integranti incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.

    Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa ridotta nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.

    Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza, i bollettini ed i listini di commercio potranno essere previste delle singole voci di tariffa.

    Gli amministratori ed editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantita' diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantita', ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82.".

  2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare:

    1. il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

    2. il settimo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

    3. gli articoli 70, 71 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

  3. L'articolo 13, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' soppresso.

Art 4.

Revisione agevolazioni tariffarie posta

((1. Gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai...

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