LEGGE 11 novembre 1983, n. 638 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini

Coming into Force12 Novembre 1983
Enactment Date11 Novembre 1983
Published date11 Novembre 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/11/11/083U0638/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.310 del 11-11-1983
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "entro termini unificati" sono aggiunte le seguenti: "in ogni caso non oltre il 25 del mese";

al comma 2, dopo le parole: "sono versate distintamente" sano aggiunte le seguenti: "alle amministrazioni di competenza".

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: "anticipate o denunciate" sono sostituite dalle seguenti: "anticipate e denunciate" e le parole: "Il relativo versamento, prima del promovimento dell'azione penale, estingue il reato" sono sostituite dalle seguenti: "Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso, e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalita' di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato";

ai commi 5, 6, 7, 8, 10, 17 e 18, le parole: "31 ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1983";

al comma 6, la parola: "sci" e' sostituita dalla seguente "nove"; le parole: "31 marzo 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984";

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1 febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983.

6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore al 30 per cento del personale in forza";

dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:

"7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria e' differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione";

al comma 12, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 1984";

al comma 13, le parole: "Le gestioni previdenziali ed assistenziali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti previdenziali e assistenziali impositori";

il comma 14 e' sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri o coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attivita' commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1 gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purche' la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa";

al comma 19, dopo le parole: "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti:

"ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";

al comma 20, le parole: "30 giugno 1983" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1983".

All'articolo 3:

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attivita' di coordinamento effettuata";

il comma 7 e' soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: "Per gli anni 1983 e 1984 i contributi base e di adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento e per l'anno 1984 i contributi di adeguamento";

al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta confermata nella misura stabilita per l'anno 1983";

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

"4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due rate eguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell'anno solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il 10 luglio e il 10 settembre dell'anno solare al quale si riferiscono";

dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:

"6-bis. Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse...

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