DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463 - Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini

Coming into Force12 Settembre 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/09/12/083U0463/CONSOLIDATED/20160122
Enactment Date12 Settembre 1983
Published date12 Settembre 1983
Official Gazette PublicationGU n.250 del 12-09-1983
Titolo I MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare immediate misure in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, di emanare disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e di prorogare taluni termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA

il seguente decreto: Art. 1.

  1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, ferme restando le diverse periodicita', l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

  2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente con i procedimenti e le modalita' rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello e' approvato con il decreto di cui al comma 1.

  3. La codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno 1984.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare immediate misure in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, di emanare disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e di prorogare taluni termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA

il seguente decreto: Art. 1.

  1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando le diverse periodicita', l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

  2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le modalita' rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello e' approvato con il decreto di cui al comma 1.

  3. La codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno 1984.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare immediate misure in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, di emanare disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e di prorogare taluni termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA

il seguente decreto: Art. 1.

  1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando le diverse periodicita', l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

  2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le modalita' rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello e' approvato con il decreto di cui al comma 1.14

  3. La codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno 1984.

Art 2.
  1. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme anticipate o denunciate nelle forme e nei termini di legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali. Il relativo versamento, prima del promovimento dell'azione penale, estingue il reato.

  2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, e vi provveda in misura inferiore, e' tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.

  3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

  4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

  5. Entro il 31 ottobre 1983 i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti il periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi...

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