LEGGE 21 aprile 1967, n. 272 - Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

Coming into Force01 Giugno 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/05/17/067U0272/ORIGINAL
Enactment Date21 Aprile 1967
Published date17 Maggio 1967
Official Gazette PublicationGU n.123 del 17-05-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 50, commi secondo, terzo e quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori interessati.

Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art 2.

Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti debbono tener conto della gravita' della inadempienza, in rapporto alle reali circostanze che l'hanno determinata.

In particolare, fra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'evidente buona fede e l'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come...

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