LEGGE 3 aprile 1979, n. 95 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Coming into Force05 Aprile 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/04/04/079U0095/ORIGINAL
Enactment Date03 Aprile 1979
Published date04 Aprile 1979
Official Gazette PublicationGU n.94 del 04-04-1979
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

Art. 1 - (Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili). - Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare, approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano una esposizione debitoria, verso istituti o aziende di credito o istituti di previdenza e di assistenza sociale, superiore a cinque volte il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato nonche' a venti miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti agevolati.

Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilita' di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo 237 della legge fallimentare. La revoca del commissario e' disposta su parere conforme del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente e' equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

Art. 2 - (Poteri e compenso del commissario). - Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria puo' essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per non oltre un anno su conforme parere del CIPI. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, puo' essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.

Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorita' di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica...

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