DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 26 - Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Coming into Force07 Febbraio 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/02/06/079U0026/CONSOLIDATED/20150124
Enactment Date30 Gennaio 1979
Published date06 Febbraio 1979
Official Gazette PublicationGU n.36 del 06-02-1979
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di assicurare, in considerazione dello stato di crisi in cui versano alcune imprese, il proseguimento delle attivita' produttive, sostenute anche dai finanziamenti pubblici, ed il mantenimento dei livelli occupazionali; esigenze queste che non potrebbero essere adeguatamente soddisfatte senza ricorrere alla decretazione d'urgenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:

Art 1.

Societa' soggette e norme applicabili

Le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano una esposizione debitoria, verso aziende o istituti di credito per operazioni a medio e lungo termine, superiore a cinque volte il capitale versato e a venti miliardi di lire, derivante per almeno il quindici per cento da finanziamenti agevolati.

La procedura e' disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stato di insolvenza della societa'.

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A tutti gli effetti stabiliti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il provvedimento di cui al comma precedente e' equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

Art 1.

(((Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili)

Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare, approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano una esposizione debitoria, verso istituti o aziende di credito o istituti di previdenza e di assistenza sociale, superiore a cinque volte il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato nonche' a venti miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti agevolati.

Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilita' di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo 237 della legge fallimentare. La revoca del commissario e' disposta su parere conforme del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente e' equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa)).

Art 1.

(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili)

Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare, approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano una esposizione debitoria, verso istituti o aziende di credito o istituti di previdenza e di assistenza sociale, superiore a cinque volte il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato nonche' a venti miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti agevolati.

((Quest'ultimo requisito si ritiene esistente anche per le societa' che controllano da almeno un anno altre societa' in relazione ai finanziamenti agevolati ottenuti da queste ultime.

La disposizione che precede si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione)).

Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilita' di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo 237 della legge fallimentare. La revoca del commissario e' disposta su parere conforme del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente e' equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

Art 1.

(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili)

Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a trentacinque miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato, e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria e' aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica.

Quest'ultimo requisito si ritiene esistente anche per le societa' che controllano da almeno un anno altre societa' in relazione ai finanziamenti agevolati ottenuti da queste ultime.

La disposizione che precede si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione.

Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilita' di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo 237 della legge fallimentare. La revoca del commissario e' disposta su parere conforme del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente e' equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

Art 1.

(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili)

Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento, e...

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