LEGGE 26 febbraio 1982, n. 54 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale

Coming into Force02 Marzo 1982
Published date01 Marzo 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/03/01/082U0054/ORIGINAL
Enactment Date26 Febbraio 1982
Official Gazette PublicationGU n.58 del 01-03-1982
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 e' altresi' dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non puo' comunque essere superiore a lire 2 milioni, con il limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF risulti inferiore a L. 1.250.000.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente e' versato con le modalita' e nei termini stabiliti per il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155".

Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis. - L'importo del contributo volontario dovuto per l'anno 1982 dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e' pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a mese".

All'articolo 3:

al secondo comma, dopo le parole: "aziende diretto-coltivatrici", sono aggiunte le seguenti: ", coloniche e mezzadrili, e dai rispettivi concedenti,";

dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:

"Il contributo...

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