LEGGE 26 aprile 1989, n. 155 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica

Coming into Force03 Maggio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/05/02/089G0181/ORIGINAL
Published date02 Maggio 1989
Enactment Date26 Aprile 1989
Official Gazette PublicationGU n.100 del 02-05-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 aprile 1989 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 1› giugno 1989.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2

MARZO 1989, N. 65.

Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis. - 1. Al fine della regolarita' delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

  1. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1992, la pubblica amministrazione puo' escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessita' di rispettare le procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media e' fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.

  2. La facolta' di esclusione di cui al comma 2, nonche' il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facolta' non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici. 4. E' abrogato il comma 2...

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