LEGGE 29 ottobre 1987, n. 440 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale

Coming into Force31 Ottobre 1987
Enactment Date29 Ottobre 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/10/31/087U0440/ORIGINAL
Published date31 Ottobre 1987
Official Gazette PublicationGU n.255 del 31-10-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "3-bis. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, il termine per l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986 e' prorogato al 31 marzo 1988".

    Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 1-bis (Esercizio provvisorio del bilancio). - 1. L'esercizio provvisorio del bilancio delle province, dei comuni e dei relativi consorzi e delle comunita' montane non puo' essere superiore a 4 mesi".

    All'articolo 2, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "1-bis. Per l'anno 1988 la facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia avvenuta entro il termine del 15 novembre 1987".

    All'articolo 3:

    il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    "1. Lo Stato concorre per gli anni 1987 e 1988 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunita' montane con i seguenti fondi:

    1. fondo ordinario per la finanza locale, in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

    2. fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 2.652 miliardi per il 1987 e lire 3.370 miliardi per il 1988, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi e lire 2.720 miliardi per i comuni, e lire 421 miliardi e lire 650 miliardi per le province. La quota annua del fondo perequativo per le province e' comprensiva degli importi corrispondenti alle riduzioni apportate ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a). Per il solo anno 1987, il fondo perequativo per i comuni e' maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi.

    3. fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari, per l'anno 1987, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo e' maggiorato per ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

    4. fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane per un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987 e lire 31,2 miliardi per il 1988;

    5. fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunita' montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988";

      il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      "2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunita' montane sono maggiorati del complessivo importo di lire 623 miliardi per l'anno 1987 e di lire 745 miliardi per l'anno 1988, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonche' per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale";

      al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

      "Per l'anno 1988 il riparto del fondo di lire 745 miliardi a comuni, province e comunita' montane e' effettuato con la stessa proporzione adottata con il citato decreto del 19 maggio 1987".

      L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

      "Art. 4 (Fondo ordinario per la finanza locale). - 1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere per gli anni 1987 e 1988:

    6. a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto progressivamente del 5 per cento annuo costante calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo;

    7. a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione e' stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

  2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, con l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, con l'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, e con l'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, e' corrisposto entro il 31 ottobre 1987. Per l'anno 1988, alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno entro il primo mese di ciascun trimestre.

  3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 1987, per l'anno 1987, ed entro il 30 giugno 1988, per l'anno 1988, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, e' trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali.

  4. Per l'anno 1987, le modalita' delle certificazioni sono state stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987. Per l'anno 1988, le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 15 novembre 1987.

  5. Il certificato del bilancio e' allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso e' regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente".

    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 5 (Fondo perequativo per la finanza locale). - 1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987 e lire 650 miliardi per il 1988 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

    1. quote pari a lire 261 miliardi per il 1987 e lire 229 miliardi per il 1988, secondo i seguenti criteri:

      1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

      2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di eta' compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

      3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

      4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT;

      5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

    2. le quote di lire 160 miliardi e di lire 421 miliardi consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988 nelle misure corrisposte, per ciascun ente, negli esercizi precedenti.

  6. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.720 miliardi per l'anno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT