DECRETO-LEGGE 1 luglio 1986, n. 318 - Provvedimenti urgenti per la finanza locale

Coming into Force02 Luglio 1986
Enactment Date01 Luglio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/07/02/086U0318/CONSOLIDATED/20121229
Published date02 Luglio 1986
Official Gazette PublicationGU n.151 del 02-07-1986
Titolo I BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'operativita' degli enti locali, in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Bilancio

  1. Per l'anno 1986, i bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane sono deliberati entro il 31 luglio 1986. In relazione a tale termine sono corrispondentemente differiti gli altri termini per gli adempimenti connessi.

Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art 1 bis.

Art. 1-bis (( (Controllo della gestione).

  1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

  2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e' allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.

  3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario e' adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi.

  4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, e' allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale)).

Art 1 bis.

Art. 1-bis ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77

Art 2.

Trasferimenti delle regioni

  1. Qualora non sia intervenuta diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1986 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1985, maggiorati del 6 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art 3.

Finanziamenti degli enti locali e delle comunita' montane

  1. Per l'anno 1986 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunita' montane con i seguenti fondi:

  1. fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

  2. fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.600 miliardi, di cui lire 1.440 miliardi per i comuni e lire 160 miliardi per le province;

  3. fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo e' maggiorato, per i mutui contratti nell'anno 1985, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province. E' inoltre maggiorato di lire 1.050 miliardi per i mutui contratti nell'anno 1986 con la stessa ripartizione;

  4. fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane per un ammontare di lire 28,6 miliardi.

Art 4.

Fondo ordinario per la finanza locale

  1. Il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera a), e' ripartito dal Ministero dell'interno tra le province e i comuni secondo le disposizioni dei successivi commi.

  2. I rispettivi contributi sono calcolati sulla base dell'ammontare delle somme attribuite a ciascuna provincia ed a ciascun comune per l'anno 1985, in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonche' degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887;

    fanno eccezione alla detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981.

  3. Per le province il contributo ordinario ad esse spettante e' pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ed e' corrisposto nel 1986.

  4. Per i comuni il contributo ordinario ad essi spettante e' pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ridotto del 2,25 per cento. Detto contributo nell'anno 1986 e' corrisposto per il 93,05 per cento dell'ammontare assunto a base del calcolo e nell'anno 1987 per il 4,70 per cento dello stesso ammontare. Al finanziamento della spesa relativa al contributo ordinario da erogarsi ai comuni nel 1987 si provvede con una o piu' anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, nell'esercizio 1987, al tesoro dello Stato sino ad un importo complessivo di 815 miliardi di lire. Le anticipazioni vengono rimborsate in dieci anni, al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, con annualita' costanti posticipate. Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con i poteri del consiglio di amministrazione, e vengono comunicate al consiglio stesso nella prima utile adunanza.

  5. Alla corresponsione dei contributi ordinari provvede il Ministero dell'interno. I contributi ordinari dovuti nell'anno 1986 sono corrisposti in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre.

  6. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 31 agosto 1986, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, e trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

  7. Il certificato del bilancio e' allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso e' regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo.

    Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 6, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art 4.

Fondo ordinario per la finanza locale

  1. Il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera a), e' ripartito dal Ministero dell'interno tra le province e i comuni secondo le disposizioni dei successivi commi.

  2. I rispettivi contributi sono calcolati sulla base dell'ammontare delle somme attribuite a ciascuna provincia ed a ciascun comune per l'anno 1985, in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonche' degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887;

    fanno eccezione alla detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981.

  3. Per le province il contributo ordinario ad esse spettante e' pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ed e' corrisposto nel 1986.

  4. Per i comuni il contributo ordinario ad essi spettante e' pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ridotto del 2,25 per cento. Detto contributo nell'anno 1986 e' corrisposto per il 93,05 per cento dell'ammontare assunto a base del calcolo e nell'anno 1987 per il 4,70 per cento dello stesso ammontare. Al finanziamento della spesa relativa al contributo ordinario da erogarsi ai comuni nel 1987 si provvede con una o piu' anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, nell'esercizio...

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