LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)

Coming into Force01 Gennaio 1985
Enactment Date22 Dicembre 1984
Published date29 Dicembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/12/29/084U0887/CONSOLIDATED/20010509
Official Gazette PublicationGU n.356 del 29-12-1984 - Suppl. Ordinario
TITOLO I DISPOSIZIONI Dl CARATTERE FINANZIARIO
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1985 resta determinato in termini di competenza in lire 145.593 miliardi, comprese lire 20.444 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1985, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1985, nonche' le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 181.718 miliardi per l'anno finanziario 1985.

Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

Per l'esercizio 1985, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1985, restano determinati in lire 9.713.925 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 4.779.655 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati successivamente alla presentazione alle assemblee legislative del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1985, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e sono acquisite al bilancio al fine di non peggiorarne il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato, in termini di competenza, in sede di relazione previsionale e programmatica, dalla congiunta valutazione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, degli effetti della legge finanziaria e delle ulteriori misure da definire nel corso dell'anno 1985.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art 2.

ART. 2.

Fino al 31 dicembre 1985, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1985 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1985.

L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche per il 1985. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente comma e' di esclusiva spettanza dell'erario.

A decorrere dall'anno 1985 sono confermati gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, nonche' gli importi dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti di reddito afferenti i singoli scaglioni, quali determinati ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. In rapporto al tasso di inflazione calcolato, tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nel periodo 1 dicembre 1984-30 novembre 1985, rispetto all'indice medio relativo al periodo 1 dicembre 1983-30 novembre 1984, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 dicembre 1985, tali importi sono nuovamente determinati per l'anno 1985 entro e non oltre il limite massimo di aumento del 7 per cento.

L'importo di lire 4.800.000 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 1 dicembre 1983, n. 653, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 1984, n. 6, e' elevato a lire 5.100.000.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE
Art 3.

ART. 3.

Ai fini della quantificazione per l'anno 1985 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 31,88 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, per l'anno 1985, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1984 maggiorate del sette per cento.

Dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, la somma di lire 290 miliardi e' conservata nel conto dei residui passivi per essere utilizzata nell'anno 1985 a parziale copertura dell'assegnazione del fondo di cui al successivo comma. All'uopo, i residui predetti sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva assegnazione, mediante decreti del Ministro del tesoro, al fondo predetto.

Per l'anno 1985, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.049 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1662 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario e' ridotto dell'importo di lire 19 miliardi.

Il predetto importo di lire 4.049 miliardi e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire...

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