LEGGE 26 febbraio 1982, n. 51 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale

Coming into Force02 Marzo 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/03/01/082U0051/ORIGINAL
Enactment Date26 Febbraio 1982
Published date01 Marzo 1982
Official Gazette PublicationGU n.58 del 01-03-1982
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, l'ultimo comma e' soppresso.

All'articolo 2, nel secondo comma, le parole: "; con appositi allegati viene fornita la dimostrazione della quantificazione degli stanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: ". La dimostrazione della quantificazione delle entrate viene fornita con il certificato di cui al quarto comma dell'articolo 6".

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

In attesa di un'organica disciplina della materia, gli enti, con la deliberazione del bilancio ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1982, procedono alla revisione generale delle tariffe e dei contributi vigenti ed alla loro istituzione per i servizi erogati a titolo gratuito o di nuova istituzione.

Per i servizi per i quali viene gia' corrisposta una contribuzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro complesso, debbono essere incrementati di una aliquota non inferiore al venti per cento.

Per i servizi gia' erogati a titolo gratuito e per quelli di nuova istituzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro rispettivo complesso, debbono essere non inferiori al venti per cento delle entrate della categoria prima del titolo terzo - entrate extra tributarie - del bilancio, escluse quelle derivanti dai servizi di carattere produttivo.

Per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente montani con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti le predette aliquote percentuali sono ridotte al sedici per cento.

Nel certificato finanziario di cui all'articolo 6 sono evidenziate notizie sui costi dei servizi e sui relativi proventi.

Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico".

Dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. - Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1982 dei comuni, delle province e dei loro consorzi, escluse quelle di cui al comma seguente, non puo' subire un incremento superiore al sedici per cento delle spese impegnate nel 1981.

Agli effetti del primo comma non si tiene conto delle spese una tantum, delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, ivi comprese quelle sanitarie, degli ammortamenti e delle spese figurative che vengono iscritte in bilancio secondo le vigenti disposizioni e di quelle recate dal presente decreto.

Gli enti locali, la cui spesa corrente pro capite per il 1980 e' inferiore alla media nazionale determinata ai sensi dell'articolo 11-bis e che presentano il bilancio con un'eccedenza di entrata, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

Per le spese di personale gli impegni dell'anno 1981 sono rivalutati dell'importo necessario per rapportare su base annua la spesa per il nuovo personale assunto nel corso del 1981.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1982 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al presente articolo. L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui al presente articolo, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1982. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione degli impianti di depurazione delle acque possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui al presente articolo. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

La quota parte degli stanziamenti, di cui al comma precedente, non impegnata alla fine dell'esercizio, e' portata in detrazione dei trasferimenti statali erogati nell'esercizio 1983".

All'articolo 5,

nel primo comma, lettera a), sono soppresse le parole: "- per la parte destinata dagli enti a spese di personale e di acquisto di beni e servizi -" e le parole: "del 14 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del quindici per cento per i comuni terremotati di cui all'articolo 36-ter, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni totalmente montani con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e per i comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, e' inferiore alla media nazionale. L'incremento e' del tredici per cento per gli altri comuni e province";

al secondo comma, sono soppresse le parole: "nonche' l'ammontare complessivo delle spese di personale e per acquisto di beni e servizi finanziato col trasferimento perequativo assegnato nel 1981 ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153".

Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: "Art. 5-bis. - Gli enti locali che non riescono a pareggiare il proprio bilancio con l'apporto delle entrate previste all'articolo 5 possono iscrivere nel bilancio di previsione 1982 un contributo integrativo dello Stato non superiore al trasferimento richiesto a pareggio del bilancio 1981, a condizione che:

  1. istituiscano per l'anno 1982 l'addizionale per il consumo dell'energia elettrica per entrambe le categorie previste dall'articolo 17, esclusi i comuni terremotati;

  2. applichino le disposizioni di cui all'articolo 7.

    L'erogazione del contributo integrativo e' disposta a consuntivo, previo invio al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 30 aprile 1983, di una dichiarazione attestante le nuove e maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del 1982, nonche' notizie sulle entrate in generale, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sara' approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

    Qualora gli enti locali non siano in grado di finanziare gli oneri di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, con le quote dell'avanzo di amministrazione rimaste nella loro disponibilita' ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del presente decreto, possono chiedere, per la quota non coperta, una ulteriore integrazione statale.

    Gli enti di cui al comma precedente non possono deliberare l'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, da quelli gestiti dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto di credito sportivo senza la preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro".

    All'articolo 6,

    nel primo comma, le parole: "trasferimenti di cui al precedente articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "contributi di cui all'articolo 5";

    nel quarto comma, le parole: "31 gennaio 1982" sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 1982";

    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "Il certificato e' allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce al certificato stesso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente".

    Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:

    "Art. 6-bis. - E' confermata per l'anno 1982 l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dal secondo comma dell'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43".

    L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

    "I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis e' inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento dell'avanzo d'amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato, per l'intero ammontare o per la quota non utilizzata nell'esercizio 1981, per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa corrente pro capite superiore alla media nazionale possono utilizzare l'avanzo esclusivamente per il finanziamento di investimenti, di residui passivi perenti reclamati dai creditori e di eventuali passivita' relative ad esercizi pregressi.

    I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare l'avanzo di cui al comma precedente, al netto dell'ammontare dei residui dichiarati perenti, esclusivamente per il finanziamento di eventuali passivita' relative ad...

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