LEGGE 23 aprile 1981, n. 153 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981

Coming into Force28 Aprile 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/04/27/081U0153/CONSOLIDATED/19950318
Enactment Date23 Aprile 1981
Published date27 Aprile 1981
Official Gazette PublicationGU n.114 del 27-04-1981
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, nel primo comma, le parole: "30 aprile 1981" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1981".

All'articolo 2, nel secondo comma, dopo le parole:

"mezzi ordinari di bilancio", sono aggiunte le seguenti:

"comprese le maggiori entrate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 e".

Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis. - Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dallo articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' aggiunto il seguente periodo: "I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni"".

All'articolo 3:

nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono aggiunte, in fine, le parole: "I relativi

proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi"; nell'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole: "il servizio di cui all'articolo 16, primo comma, sia gestito da ente diverso" sono sostituite dalle seguenti: "i servizi di cui all'articolo 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi";

nell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto e' applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio".

All'articolo 5, nel sesto comma, le parole: "Nei confronti dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati per effetto del sisma del novembre 1980, individuati con l'elenco di cui all'allegato A del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, nonche' nei confronti dei soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla stessa data, nei comuni gravemente o particolarmente danneggiati per effetto del sisma medesimo, individuati nell'elenco di cui all'allegato B del detto decreto-legge n. 19 del 1981," sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del novembre 1980 ed individuati a norma delle disposizioni vigenti".

All'articolo 6, nel quarto comma, le parole: "entro il 31 marzo 1981" sono sostituite dalle seguenti: "con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

All'articolo 7, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"L'addizionale, da applicarsi sui consumi verificatisi a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di istituzione, e' liquidata con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed e' versata direttamente ai comuni.

Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 gennaio 1981 ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, hanno effetto sui consumi verificatisi dal 10 gennaio 1981".

L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

"Per il triennio 1981-83 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui relativi ad investimenti degli enti locali per un importo di lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamita' naturale del novembre 1980, ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di 4,000 miliardi annui, oltre agli interventi gia' previsti dalle vigenti disposizioni e a quelli destinati all'edilizia penitenziaria e giudiziaria. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti, si provvede con apporti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da determinarsi con la legge di bilancio.

La Cassa depositi e prestiti assicura in ciascun esercizio un volume di affidamenti di massima tale da consentire le concessioni di cui al precedente comma, dando nei successivi esercizi e nell'ambito della meta' dei fondi disponibili, priorita' ai mutui occorrenti per il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.

Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi e' cosi' suddiviso:

  1. il 20 per cento, di cui la meta' riservata al Mezzogiorno, e' destinato ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, la cui spesa corrente procapite desunta dal bilancio di previsione 1979 e' inferiore al 120 per cento della media nazionale, per i comuni del Mezzogiorno, e, per gli altri comuni, al 90 per cento della media stessa calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle categorie di opere di urbanizzazione primaria previste dall'articolo 4 della legge del 29 settembre 1964, n. 817 e successive modificazioni. L'onere di ammortamento e' assunto a carico dello Stato. Tale quota e' ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

  2. il CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartisce la residua quota dell'80 per cento per meta' tra i territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per meta' tra gli altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione e' effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

    La suddivisione e la ripartizione dei fondi effettuate per il 1981 in base al precedente comma restano valide anche per l'anno 1982. Ai fini di cui alla lettera a) del medesimo comma restano valide, come riferimento, le medie desunte dal bilancio di previsione 1979.

    Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo, gli enti locali, nella individuazione delle opere per le quali richiedere il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, devono riferirsi agli indirizzi programmatici contenuti nei programmi stessi, salvo per le opere riguardanti esigenze locali di primaria importanza e che non siano riferibili agli indirizzi del programma regionale. Ai fini di quanto sopra il carattere dell'opera deve essere attestato dal rappresentante legale dell'ente locale.

    I comuni destinatari della quota di cui alla lettera a) del terzo comma possono utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei successivi esercizi".

    Dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:

    "Art. 9-bis. - Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 67 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dai seguenti:

    "Le domande di anticipazione alla Banca d'Italia, contro deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dovranno essere autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fissera' limiti e condizioni.

    Il Ministro del...

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