DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1981, n. 19 - Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980

Coming into Force15 Febbraio 1981
Enactment Date13 Febbraio 1981
Published date14 Febbraio 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/02/14/081U0019/CONSOLIDATED/19860301
Official Gazette PublicationGU n.45 del 14-02-1981
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere alla individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, al fine di rendere interamente operanti gli interventi in favore delle popolazioni colpite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

I comuni disastrati per effetto del sisma del novembre 1980 - di cui all'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 - sono individuati con l'elenco di cui all'allegato A del presente decreto.

Per l'intervento organico di ricostituzione degli agglomerati urbani, i comuni di cui al comma che precede sono tenuti alla formazione di piani di ricostruzione.

I comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, gravemente o particolarmente danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 - di cui al quinto comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 - sono individuati nell'elenco di cui all'allegato B del presente decreto. Tra questi ultimi le regioni competenti potranno individuare quelli tenuti alla formazione dei piani di ricostruzione di cui al comma che precede.

I benefici in materia di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania, competono anche al di fuori dei territori dei comuni compresi negli elenchi di cui ai commi precedenti.

L'espressione "o gravemente danneggiati" contenuta negli articoli 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e' soppressa.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere alla individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, al fine di rendere interamente operanti gli interventi in favore delle popolazioni colpite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

((Le provvidenze di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, al decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e al decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, nonche' quelle di cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonche' nei comuni della regione Puglia individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali e' prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti, residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente primo comma, nonche' ai soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma.

L'espressione "o gravemente danneggiati" contenuta negli articoli 14, secondo comma, 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonche' nell'articolo 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e' soppressa.

Il commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le disposizioni previste dagli articoli 14-bis e 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'articolo 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e' prorogato fino al 30 giugno 1981.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, deva essere emanato entro il 31 maggio 1981)).

Art 1 bis.

Art. 1-bis

((Per fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 1 la dichiarazione, prevista dal sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, rilasciata in carta semplice dal sindaco sotto la sua personale responsabilita', deve attestare che il richiedente risiede o e' domiciliato ovvero ha sede nel comune e versa, a causa del sisma, in almeno una delle seguenti situazioni:

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