DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980

Coming into Force28 Novembre 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/11/27/080U0776/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date26 Novembre 1980
Published date27 Novembre 1980
Official Gazette PublicationGU n.326 del 27-11-1980
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 novembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sentiti, sulle direttive generali, i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania, assume ogni iniziativa ed adotta, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilita' generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.

Egli sara' coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale e da ufficiali generali quali vice commissari, nominati, su designazione del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, puo' esercitare, agli scopi di cui al precedente primo comma, tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresi' al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.

Per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate e dei compiti previsti ai successivi articoli, si provvede con ordinanze del commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello Stato, della regione, degli altri enti locali, degli enti pubblici anche economici nonche' esperti estranei all'amministrazione ai quali possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.

Il commissario riferisce al Parlamento ogni tre mesi sull'attivita' svolta.

Le funzioni attribuite al commissario, ai sensi dei commi precedenti, cessano il 30 giugno 1981.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 novembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sentite, sulle direttive generali, le regioni Basilicata e Campania , assume ogni iniziativa ed adotta, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilita' generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.

Egli sara' coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale e da ufficiali generali quali vice commissari, nominati, su designazione del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, puo' esercitare, agli scopi di cui al precedente primo comma, tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresi' al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.

Per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate e dei compiti previsti ai successivi articoli, si provvede con ordinanze del commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello Stato, delle regioni , degli altri enti locali, degli enti pubblici anche economici nonche' esperti estranei all'amministrazione ai quali possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.

Il commissario presenta, ogni tre mesi, ai Presidenti delle due Camere, una relazione analitica sull'attivita' svolta e sugli interventi, anche di carattere finanziario, effettuati.

Le funzioni attribuite al commissario, ai sensi dei commi precedenti, cessano il 30 giugno 1981.

Art 2.

E' costituito un Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il Fondo e' amministrato dal commissario.

Il Fondo e' alimentato dallo stanziamento di lire 600.000 milioni che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al Fondo affluiscono altresi' le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che e' autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamita', ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonche' ad assistenza in natura. Al Fondo possono altresi' confluire contributi delle Comunita' europee, nonche' di enti e privati.

Le disponibilita' del Fondo sono versate ad apposite contabilita' speciali istituite presso le tesorerie provinciali nella misura fissata per ciascuna di esse dal commissario. Il commissario e' autorizzato, in relazione alle accertate esigenze, a trasferire somme tra le contabilita' speciali. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.

Con lo stesso Fondo il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:

  1. agli interventi diretti a fronteggiare le piu' impellenti necessita' delle popolazioni, tra le quali la distribuzione di razioni di viveri e medicinali;

  2. all'assistenza straordinaria ed alle altre esigenze di carattere straordinario;

  3. agli interventi mediante concessione di un contributo di lire quattro milioni per ogni deceduto in favore delle famiglie che abbiano perduto uno o piu' componenti a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso e di lire dieci milioni qualora il deceduto fosse capofamiglia oppure il componente la cui attivita' lavorativa costituiva il principale sostegno economico della famiglia;

  4. alle provvidenze, mediante concessione di un contributo a fondo perduto fino a lire tre milioni, in favore delle famiglie, per ciascun nucleo familiare, che a causa del terremoto abbiano perduto vestiario e biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione;

  5. agli interventi necessari per l'alimentazione ed il ricovero urgente del bestiame.

Alla data del 30 giugno 1981 la gestione stralcio del Fondo e le correlative contabilita' speciali sono affidate ai prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilita' di cui al quarto comma, per la definizione, entro sessanta giorni, degli impegni assunti dal commissario.

Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del commissario, debbono presentare ai prefetti indicati nel comma che precede le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I fondi residuati alla gestione liquidatoria dei prefetti saranno versati in conto entrate eventuali Tesoro.

Art 2.

E' costituito un Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il Fondo e' amministrato dal commissario.

Il Fondo e' alimentato da un primo stanziamento di lire 1.500 miliardi che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al Fondo affluiscono altresi' le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che e'...

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