LEGGE 22 dicembre 1980, n. 874 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980

Coming into Force25 Dicembre 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/12/24/080U0874/CONSOLIDATED/20100508
Published date24 Dicembre 1980
Enactment Date22 Dicembre 1980
Official Gazette PublicationGU n.351 del 24-12-1980
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

nel primo comma, le parole: "sentiti, sulle direttive generali, i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania", sono sostituite dalle seguenti: "sentite, sulle direttive generali, le regioni Basilicata e Campania";

nel quarto comma, le parole: "della regione", sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni";

il quinto comma e' sostituito dal seguente:

"Il commissario presenta, ogni tre mesi, ai Presidenti delle due Camere, una relazione analitica sull'attivita' svolta e sugli interventi, anche di carattere finanziario, effettuati";

All'articolo 2:

il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"Il Fondo e' alimentato da un primo stanziamento di lire 1.500 miliardi che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al Fondo affluiscono altresi' le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che e' autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamita', ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonche' ad assistenza in natura. Al Fondo possono altresi' confluire contributi delle Comunita' europee, nonche' di enti e privati";

nel quinto comma:

alla lettera c), dopo le parole: "in favore", sono aggiunte le seguenti: "dei conviventi superstiti", e le parole: "capofamiglia oppure" sono soppresse;

alla lettera d), le parole: "in favore delle famiglie" sono inserite dopo le seguenti: "ciascun nucleo familiare", e sono aggiunte, in fine, le seguenti:

", mezzi di circolazione necessari al lavoro;";

alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' alla concessione di contributi di pronto intervento, fino ad un massimo di lire 3 milioni, da erogare alle aziende agricole, singole o associate, anche per la ricostituzione delle scorte vive e morte. Sono riconosciute inoltre nell'intero ammontare tutti le spese sostenute per la salvaguardia del bestiame, dei prodotti agricoli e zootecnici e dei foraggi nonche' per ogni intervento urgente necessario all'immediata ripresa produttiva incluse le operazioni che consentano il recupero del raccolto;";

dopo la lettera e), e' inserita la seguente:

"f) alla concessione di contributi fino al massimo di lire 3 milioni a favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche che abbiano perduto in tutto o in parte merci od attrezzature esistenti nell'azienda distrutta o danneggiata";

dopo il quinto, e' aggiunto il seguente comma:

"Il sindaco, sotto la sua personale responsabilita', deve attestare la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente comma";

All'articolo 3:

nel primo comma:

al capoverso introduttivo, dopo la parola: "abitazione" sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente a causa ed" e le parole: ", il commissario provvede", sono sostituite dalle seguenti: "nonche' per l'avvio della ripresa delle attivita' economiche, il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede: ";

alla lettera a), dopo le parole: "alla requisizione", sono inserite le seguenti: "anche attraverso delega speciale o generale ai sindaci", e la parola: "stipulare" e' sostituita dalle seguenti: "alla stipula di";

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) a concedere incentivi ai sinistrati, che non riguardino opere di edilizia e che consentano loro di reperire una sistemazione autonoma;

  1. a concedere contributi per piccoli interventi di riparazione in abitazioni sinistrate, ivi comprese le parti condominiali, laddove gli interventi consentano la rapida utilizzazione degli immobili ovvero la salvaguardia degli edifici pericolanti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici;

  2. a concedere contributi, fino a lire 10 milioni, per le opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, i cui titolari siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidita', vecchiaia e superstiti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici";

    dopo il primo, sono aggiunti i seguenti commi:

    "Il commissario provvede ad assegnare contributi per opere urgenti ai fini della conservazione e della salvaguardia di edifici aventi rilevanza storica e artistica e comunque del patrimonio monumentale, archeologico ed artistico come pure di quello archivistico e bibliografico. Eventuali demolizioni potranno aver luogo soltanto previo consenso delle competenti sovrintendenze.

    Al fine di consentire la ripresa dell'attivita' scolastica e di altre attivita' istituzionali il commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni competenti per le opere urgenti di riattazione di pubblici edifici o di immobili destinati ad uso pubblico. Qualora gli edifici scolastici siano andati distrutti o siano non restaurabili, si provvede in ogni possibile forma alternativa alla ripresa dell'attivita' scolastica.

    Il commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni ospedaliere per le opere urgenti di riattazione delle strutture e delle attrezzature sanitarie danneggiate dal terremoto del novembre 1980.

    Il commissario provvede altresi' al pagamento degli indennizzi inerenti l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla installazione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente primo comma e delle aree necessarie alla sistemazione di servizi di pubblica utilita'. Tali indennizzi sono determinati secondo le norme previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, calcolando per ciascun anno di occupazione un quarto dell'indennita' che dovrebbe essere corrisposta, ai sensi della predetta legge 29 luglio 1980, n. 385, per l'espropriazione delle aree da occupare, ovvero per ciascun mese o frazione di mese un dodicesimo dell'indennita' annua come sopra determinata. Le indennita' per l'occupazione d'urgenza devono essere pagate entro tre mesi dalla data dell'occupazione";

    il secondo comma e' soppresso;

    dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:

    "I contributi previsti alle lettere d) ed e) del primo comma non sono cumulabili con le successive provvidenze previste per la ricostruzione.

    L'accertamento di natura tecnica predisposto dalla commissione tecnica comunale, nominata dal commissario, per gli adempimenti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo ha valore di perizia giurata.

    La perizia predisposta da un tecnico privato deve essere giurata e va presentata al comune per il visto della commissione tecnica nominata dal commissario.

    L'accertamento di cui ai commi precedenti deve essere accompagnato da una dichiarazione del perito, da cui risulti, sotto la sua personale responsabilita', che l'immobile e' stato danneggiato in conseguenza del terremoto del novembre 1980";

    Dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:

    "Art. 3-bis. - Le ordinanze di carattere generale adottate dal commissario ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni Basilicata e Campania.

    Art. 3-ter. - Le comunita' montane delle regioni Basilicata e Campania colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 sono autorizzate ad impiegare i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per gli esercizi 1979, 1980 e 1981 per l'attuazione di opere ed interventi nei settori inerenti lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, anche in deroga a quanto disposto dall'ottavo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

    Le regioni provvederanno all'accreditamento alle comunita' montane dei fondi di cui al comma precedente relativi agli esercizi 1979 e 1980 entro trenta giorni dalla, entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dei fondi dell'esercizio 1981 entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio per l'esercizio suddetto";

    All'articolo 4:

    nel primo comma, le parole: "31 dicembre 1980", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1981", a sono soppresse le parole: "adibiti ad uso di abitazione";

    nel secondo comma, dopo la parola: "morosita'", sono aggiunte le seguenti: "relativi ad obbligazioni assunte prima del 23 novembre 1980 e scadenti entro il 31 gennaio 1981";

    nel terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le forniture ad amministrazioni pubbliche l'autorita' amministrativa competente dovra' dichiarare l'assoluta impossibilita' del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze";

    nel quarto comma, le parole: "23 novembre ed il 31 dicembre 1980", sono sostituite dalle seguenti:

    "23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981";

    i commi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

    "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi, sentite le regioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati, o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio indichera' i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia.

    Le provvidenze a favore dei colpiti dal terremoto si applicano a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT