LEGGE 29 luglio 1980, n. 385 - Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili nonche' modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25

Coming into Force16 Agosto 1980
End of Effective Date01 Gennaio 2002
Enactment Date29 Luglio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/08/01/080U0385/CONSOLIDATED/20080625
Published date01 Agosto 1980
Official Gazette PublicationGU n.210 del 01-08-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennita' e' commisurata anche agli effetti degli articoli 12, 15 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni:

  1. per le aree esterne ai centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, al valore, agricolo medio, determinato a norma dell'articolo 16, quarto comma, della stessa legge come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare;

  2. per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa. Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

L'indennita' cosi' determinata sara' soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva di cui al comma precedente, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di cessione volontaria di cui all'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la maggiorazione del 50 per cento trova applicazione sia sull'indennita' corrisposta a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, sia su quella definitiva.

Sulla differenza eventualmente risultante tra l'indennita' determinata ai sensi del primo comma e quella definitiva, eventualmente maggiorata ai sensi del comma precedente, l'espropriato ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quella dell'indennita' definitiva.

Fermo restando quanto e' stabilito dalla legge 22 novembre 1972, n. 771, concernente l'istituzione di una seconda Universita' statale in Roma, i richiami che, sull'indennita' di espropriazione, leggi speciali fanno al valore agricolo medio di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si intendono riferiti al valore agricolo medio di cui alla presente legge.

Art 1.

Fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennita' e' commisurata anche agli effetti degli articoli 12, 15 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni:

  1. per le aree esterne ai centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, al valore, agricolo medio, determinato a norma dell'articolo 16, quarto comma, della stessa legge come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare;

  2. per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa. Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

L'indennita' cosi' determinata sara' soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva di cui al comma precedente, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.(1)2

Nel caso di cessione volontaria di cui all'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la maggiorazione del 50 per cento trova applicazione sia sull'indennita' corrisposta a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, sia su quella definitiva.

Sulla differenza eventualmente risultante tra l'indennita' determinata ai sensi del primo comma e quella definitiva, eventualmente maggiorata ai sensi del comma precedente, l'espropriato ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quella dell'indennita' definitiva.

Fermo restando quanto e' stabilito dalla legge 22 novembre 1972, n. 771, concernente l'istituzione di una seconda Universita' statale in Roma, i richiami che, sull'indennita' di espropriazione, leggi speciali fanno al valore agricolo medio di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si intendono riferiti al valore agricolo medio di cui alla presente legge.

Art 1.

Fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennita' e' commisurata anche agli effetti degli articoli 12, 15 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni:

  1. per le aree esterne ai centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, al valore, agricolo medio, determinato a norma dell'articolo 16, quarto comma, della stessa legge come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare;

  2. per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa. Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.3

L'indennita' cosi' determinata sara' soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva di cui al comma precedente, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.(1)(2)3

Nel caso di cessione volontaria di cui all'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive...

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