LEGGE 22 novembre 1972, n. 771 - Istituzione di una seconda Universita' statale in Roma

Coming into Force02 Gennaio 1973
Enactment Date22 Novembre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/12/18/072U0771/ORIGINAL
Published date18 Dicembre 1972
Official Gazette PublicationGU n.326 del 18-12-1972
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituita in Roma una seconda Universita' statale con sede in localita' Tor Vergata, nell'area a tale scopo destinata dalla variante al piano regolatore generale della citta' di Roma, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971.

Art 2.

I terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 sono espropriati, in favore della seconda Universita' statale di Roma, ad iniziativa di un comitato tecnico-amministrativo.

Nel termine di quindici giorni dalla data dell'insediamento del comitato tecnico-amministrativo verranno depositate presso la Segreteria del comune di Roma le mappe catastali, nelle quali siano indicate le aree da espropriare, con l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, e sara' richiesta all'ufficio tecnico erariale la determinazione dell'indennita' di espropriazione.

Il sindaco da' notizia al pubblico del deposito degli atti di cui al comma precedente mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia, entro 15 giorni dalla ricezione dei predetti documenti.

Su richiesta del comitato tecnico-amministrativo il prefetto dispone l'occupazione in via di urgenza dei beni di cui al secondo comma per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al secondo comma, l'ufficio tecnico erariale provvede alla determinazione delle indennita' di espropriazione e di occupazione delle aree.

L'indennita' di espropriazione e' determinata in base al valore agricolo di mercato corrispondente alla coltura praticata nel terreno da espropriare all'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dell'indennita' non deve tenersi conto dell'utilizzazione del terreno ai fini dell'edificazione, ne' degli incrementi di valore derivanti, direttamente o indirettamente, dalla esistenza nella stessa zona di opere o impianti pubblici, nonche' dalle previsioni di strumenti urbanistici adottati o approvati.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore l'indennita' di espropriazione, determinata ai sensi del precedente comma, e' raddoppiata. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a...

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