Sentenza nº 5 da Constitutional Court (Italy), 30 Gennaio 1980
Date | 30 Gennaio 1980 |
Issuer | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.5
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Avv. Leonetto AMADEI,
Giudici
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e succ. modif. di cui agli artt. 14 e 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione), promosso con ordinanze emesse il 18 marzo 1977 dalla Corte d'Appello di Bologna, il 29 giugno 1977 e il 4 aprile 1978 dalla Corte d'Appello di Potenza, il 19 maggio 1978 dalla Corte d'Appello di Firenze, il 2 giugno 1978 dalla Corte d'Appello di Lecce, il 20 dicembre 1977 dal Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, il 26 maggio 1978 dalla Corte d'Appello di Firenze, il 30 giugno 1978 dalla Corte d'Appello di Trieste (n. 8 ordinanze), il 30 giugno e il 5 maggio 1978 dalla Corte d'Appello di Torino, il 13 ottobre 1978 dalla Corte d'Appello di Trieste, il 2 giugno 1978 dalla Corte d'Appello di Palermo e il 27 ottobre 1978 dalla Corte di Appello di Torino, iscritte ai nn. 232 e 495 del registro ordinanze 1977; 358, 489, 501, 515, 562, 555, 556, 563, 580, 581, 582, 583, 584, 619, 632, 635 e 688 del registro ordinanze 1978, e 14 del registro ordinanze 1979, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 169 e 347 rispettivamente del 22 giugno e del 21 dicembre 1977; 285 dell'11 ottobre 1978; 10, 17, 31, 38, 45, 52, 66 e 80, rispettivamente del 10, 17 e 31 gennaio 1979, del 7, 14 e 21 febbraio 1979 e del 7 e 21 marzo 1979.
Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia-Romagna, della Società Mineraria Senna, di Francescina Bruno ed altri, di Komjanc Giuseppe ed altra, di Micheletto Sacerdote Amalia e del Ministero dei LL.PP., nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
uditi gli avvocati Paolo Barile per la Società Mineraria Senna, Gaetano Guerra per Micheletto Sacerdote Amalia, e Alberto Predieri per la Regione Emilia-Romagna e il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
-
-Le ordinanze innanzi indicate denunciano la illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni di legge, in base ad argomentazioni sostanzialmente analoghe; i relativi procedimenti vanno pertanto riuniti per essere definiti con unica decisione.
-
- In relazione alla questione proposta dal T.A.R. dell'Emilia-Romagna con ordinanza 20 dicembre 1977 (Reg. ord. n. 515 del 1979), la Regione interessata ha eccepito preliminarmente la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione stessa, in quanto esulerebbe dalla competenza del giudice amministrativo la controversia concernente la misura dell'indennità di espropriazione.
L'eccezione è fondata. L'ordinanza ha precisato che nei motivi di impugnazione del provvedimento di espropriazione era stata dedotta < la illegittimità dovuta alla insufficienza del criterio legislativo di determinazione dell'indennizzo >. E, pur dando atto che i ricorrenti avevano impugnato davanti al giudice ordinario la misura dell'indennità di espropriazione, ha tuttavia ritenuto la rilevanza della questione, in quanto < il Tribunale non può decidere su questo motivo di ricorso se prima non sia risolta la questione della legittimità della norma di legge >.
L'inconsistenza di tale assunto appare manifesta, ove si consideri che il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la misura dell'indennità di espropriazione, essendo tale materia devoluta alla competenza del giudice ordinario (art. 19 legge 865 del 1971 non modificato per questa parte dalla legge n. 10 del 1977). Di conseguenza l'applicazione delle norme di cui è contestata la legittimità non poteva venire in considerazione in quella sede e pertanto era del tutto irrilevante verificarne la conformità ai precetti costituzionali.
-
-Le ordinanze prospettano il dubbio di costituzionalità dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (che dettano i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione e occupazione), sotto un duplice profilo: a) rilevano che l'adozione del valore...
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