Sentenza nº 5 da Constitutional Court (Italy), 30 Gennaio 1980

Date30 Gennaio 1980
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.5

ANNO 1980

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Avv. Leonetto AMADEI,

Giudici

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e succ. modif. di cui agli artt. 14 e 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione), promosso con ordinanze emesse il 18 marzo 1977 dalla Corte d'Appello di Bologna, il 29 giugno 1977 e il 4 aprile 1978 dalla Corte d'Appello di Potenza, il 19 maggio 1978 dalla Corte d'Appello di Firenze, il 2 giugno 1978 dalla Corte d'Appello di Lecce, il 20 dicembre 1977 dal Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, il 26 maggio 1978 dalla Corte d'Appello di Firenze, il 30 giugno 1978 dalla Corte d'Appello di Trieste (n. 8 ordinanze), il 30 giugno e il 5 maggio 1978 dalla Corte d'Appello di Torino, il 13 ottobre 1978 dalla Corte d'Appello di Trieste, il 2 giugno 1978 dalla Corte d'Appello di Palermo e il 27 ottobre 1978 dalla Corte di Appello di Torino, iscritte ai nn. 232 e 495 del registro ordinanze 1977; 358, 489, 501, 515, 562, 555, 556, 563, 580, 581, 582, 583, 584, 619, 632, 635 e 688 del registro ordinanze 1978, e 14 del registro ordinanze 1979, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 169 e 347 rispettivamente del 22 giugno e del 21 dicembre 1977; 285 dell'11 ottobre 1978; 10, 17, 31, 38, 45, 52, 66 e 80, rispettivamente del 10, 17 e 31 gennaio 1979, del 7, 14 e 21 febbraio 1979 e del 7 e 21 marzo 1979.

Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia-Romagna, della Società Mineraria Senna, di Francescina Bruno ed altri, di Komjanc Giuseppe ed altra, di Micheletto Sacerdote Amalia e del Ministero dei LL.PP., nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

uditi gli avvocati Paolo Barile per la Società Mineraria Senna, Gaetano Guerra per Micheletto Sacerdote Amalia, e Alberto Predieri per la Regione Emilia-Romagna e il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

  1. -Le ordinanze innanzi indicate denunciano la illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni di legge, in base ad argomentazioni sostanzialmente analoghe; i relativi procedimenti vanno pertanto riuniti per essere definiti con unica decisione.

  2. - In relazione alla questione proposta dal T.A.R. dell'Emilia-Romagna con ordinanza 20 dicembre 1977 (Reg. ord. n. 515 del 1979), la Regione interessata ha eccepito preliminarmente la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione stessa, in quanto esulerebbe dalla competenza del giudice amministrativo la controversia concernente la misura dell'indennità di espropriazione.

    L'eccezione è fondata. L'ordinanza ha precisato che nei motivi di impugnazione del provvedimento di espropriazione era stata dedotta < la illegittimità dovuta alla insufficienza del criterio legislativo di determinazione dell'indennizzo >. E, pur dando atto che i ricorrenti avevano impugnato davanti al giudice ordinario la misura dell'indennità di espropriazione, ha tuttavia ritenuto la rilevanza della questione, in quanto < il Tribunale non può decidere su questo motivo di ricorso se prima non sia risolta la questione della legittimità della norma di legge >.

    L'inconsistenza di tale assunto appare manifesta, ove si consideri che il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la misura dell'indennità di espropriazione, essendo tale materia devoluta alla competenza del giudice ordinario (art. 19 legge 865 del 1971 non modificato per questa parte dalla legge n. 10 del 1977). Di conseguenza l'applicazione delle norme di cui è contestata la legittimità non poteva venire in considerazione in quella sede e pertanto era del tutto irrilevante verificarne la conformità ai precetti costituzionali.

  3. -Le ordinanze prospettano il dubbio di costituzionalità dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (che dettano i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione e occupazione), sotto un duplice profilo: a) rilevano che l'adozione del valore...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
38 temas prácticos
31 sentencias
  • Sentenza nº 348 da Constitutional Court (Italy), 24 Ottobre 2007
    • Italia
    • 24 Octubre 2007
    ...espropriati hanno agito in giudizio sul presupposto che, espunti dallíordinamento (per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983) i penalizzanti criteri di quantificazione dellíindennizzo previsti dalla legge 29 luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie ......
  • Sentenza nº 84 da Constitutional Court (Italy), 13 Aprile 2017
    • Italia
    • 13 Abril 2017
    ...Né la situazione è mutata a seguito della legge n. 10 del 1977, la quale – come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980 – continuava a riconoscere al proprietario lo ius aedificandi. Di conseguenza, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, anche dopo d......
  • ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201504447 di TAR Campania - Napoli, 21-05-2015
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Italia)
    • 21 Mayo 2015
    ...l’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 28 gennaio 1977 n. 10 sull’edificabilità dei suoli. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 5 del 1980, fu chiara nell’affermare che detta nuova legge continuava a riconoscere al proprietario lo jus Di conseguenza, la giurisprudenza ammin......
  • Sentenza nº 812 da Council of State (Italy), 13 Febbraio 2009
    • Italia
    • 13 Febrero 2009
    ...nuova disciplina dell'indennità di esproprio, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980: disciplina che è intervenuta, dopo una elaborazione complessa e faticosa, solo con l'art. 5 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conve......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
2 artículos doctrinales
  • Decisioni della Corte
    • Italia
    • Archivio delle locazioni e del condominio Numero 3-1999, June 1999
    • 1 Junio 1999
    ...definitiva soluzione in quella sede. Ciò, in realtà, non è avvenuto, in quanto - come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980 - lo ius aedificandi continua ad inerire al diritto di proprietà, con il conseguente obbligo di indennizzo anche nel caso di espropriazione......
  • Decisioni della Corte
    • Italia
    • Rivista penale Numero 7-1999, July 1999
    • 1 Julio 1999
    ...definitiva soluzione in quella sede. Ciò, in realtà, non è avvenuto, in quanto - come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980 - lo ius aedificandi continua ad inerire al diritto di proprietà, con il conseguente obbligo di indennizzo anche nel caso di espropriazione......
1 diposiciones normativas

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT