Decisioni della Corte

Pagine625-630

Page 625

@CORTE COSTITUZIONALE 20 maggio 1999, n. 179 (ud. 10 novembre 1998). Pres. Granata - Rel. Chieppa - Imp. Cestelli Guidi ed altri.

Edilizia e urbanistica - Disciplina urbanistica - Vincoli - Vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'ine dificabilità - Scadenza - Reiterazione - Indennizzo - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo. (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7; L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 40; L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2) (1).

    (1) Le citate sentenze Corte cost. 21 luglio 1995, n. 344; Corte cost. 23 aprile 1993, n. 186 e Corte cost. 23 aprile 1993, n. 185 si trovano pubblicate rispettivamente in Giur. cost. 1995, 2588 ivi 1993, 1308 in Arch. loc. e cond. 1993, 1277 con nota di D.M. TRAINA, Ancora inammissibile le questioni di costituzionalità dei vincoli urbanistici. Per un ulteriore contributo dottrinale in argomento, v. D. RODELLA, La scadenza dei vincoli urbanistici e la possibilità di loro reiterazione, in L'Uff. tecn. 1997, 1059.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Nel corso del giudizio di appello promosso avverso la sentenza del 14 aprile 1993, n. 600 del Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione I, che aveva definito il giudizio di impugnazione avverso delibera della Giunta municipale di Roma con la quale erano stati reiterati vincoli urbanistici divenuti inefficaci per scadenza del quinquennio di legge, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 aprile 1942, n. 1150), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 97, 9, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione.

Il giudice rimettente, dopo aver ricostruito l'iter processuale della vicenda, avente ad oggetto la predetta deliberazione della giunta municipale di Roma, ha osservato, in via preliminare, che la cognizione della questione è, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione, devoluta al giudice amministrativo.

In diritti, il giudice a quo richiama, i vari interventi normativi e le sentenze della Corte costituzionale che, in sostanza, hanno creato la disciplina attuale dei vincoli inaedificandi.

Conseguentemente, la legge 19 novembre 1968, n. 1187 ha previsto, all'art. 2, primo comma: «Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione».

Il predetto termine di scadenza dell'efficacia delle indicazioni di piano è stato successivamente prorogato fino all'entrata in vigore della legge sulla edificabilità dei suoli e delle relative leggi regionali sull'implicito presupposto che la questione avrebbe trovato definitiva soluzione in quella sede.

Ciò, in realtà, non è avvenuto, in quanto - come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980 - lo ius aedificandi continua ad inerire al diritto di proprietà, con il conseguente obbligo di indennizzo anche nel caso di espropriazione di valore.

Sulla questione è intervenuta la Corte costituzionale, una prima volta con la sentenza n. 82 del 1982, la quale ha ammesso la legittimità costituzionale delle disposizioni degli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 1187 del 1968, ritenendo che il legislatore abbia la facoltà di scelta tra la previsione di un indennizzo o la predeterminazione di un termine di durata dell'efficacia del vincolo; successivamente, con la sentenza n. 575 del 1989, ha affermato che la temporaneità e la indennizzabilità dei vincoli urbanistici di natura espropriativa sono tra loro alternative, per cui l'indeterminatezza temporale comporta il diritto all'indennizzo.

Ciò posto, il giudice a quo si pone il problema relativo al trattamento della reiterazione di vincoli temporanei: reiterazione che sarebbe ammissibile senza indennizzo a condizione di non superare la soglia massima di temporaneità del vincolo, al di là della quale la reiterazione integrerebbe gli estremi della fattispecie espropriativa e determinerebbe la corresponsione dell'indennizzo.

Tale problema non troverebbe soluzione nella normativa vigente la quale non contiene la previsione di una fattispecie espropriativa «tassativa»; il che, ad avviso del giudice a quo, può costituire un primo profilo di illegittimità costituzionale del sistema, in relazione alla riserva di legge di cui all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'accertamento degli estremi della fattispecie espropriativa sarebbe rimesso all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione e del giudice, con compromissione della certezza del diritto in una materia che esige uniformità di soluzioni.

Altro profilo di illegittimità costituzionale, sempre in relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, è ravvisato dal giudice a quo nella mancanza, nella legge, di criteri di determinazione dell'indennizzo per i casi di espropriazione di valore, determinazione che sarebbe necessaria sia per la concreta attuabilità del diritto all'indennizzo che per la copertura della spesa.

Infine, la mancata determinazione con legge dei casi in cui la reiterazione dei vincoli costituisce espropriazione e comporta la corresponsione dell'indennizzo, appare al giu-Page 626 dice a quo in contrasto con gli artt. 97 della Costituzione, in quanto deviazione dal modello di buon andamento della pianificazione urbanistica, 9, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione in relazione alla tutela del paesaggio e del diritti alla salute, giacché la mancata determinazione sarebbe di ostacolo al bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, quali il diritto di proprietà, da un lato, e gli altri interessi costituzionalmente protetti cui è preordinata l'attività di pianificazione urbanistica, dall'altro.

  1. - Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Roma, il quale ha chiesto la reiezione della sollevata questione di legittimità costituzionale, e alcune parti private che hanno chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni sottoposte all'esame della Corte.

  2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

    Ha escluso, in particolare, che la questione proposta possa trovare soluzione con una pronuncia meramente caducatoria delle norme denunciate.

    Peraltro, la stessa ordinanza di rinvio non offrirebbe alcuna indicazione da cui si possa trarre la convinzione che nel giudizio principale si concretizzi quel «punto di rottura» prefigurato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 575 del 1989, nel senso che l'esercizio della potestà di reiterare indefinitamente i vincoli determini situazioni incompatibili con la garanzia della proprietà, secondo i principi affermati dalle sentenze nn. 6 del 1966 e 55 del 1968 della Corte, giacché sembrerebbe che nel giudizio principale siano in gioco vincoli di prima reiterazione e, come tali, non collocabili oltre la soglia di tollerabilità.

  3. - Nell'imminenza della data stabilita per l'udienza pubblica il Comune di Roma ha depositato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT