n. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 settembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA (Sezione Terz

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2015 del 2009, proposto da: D'Errico Olga, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fornaro, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Chiatamone n. 55, presso l'avv. Tommaso Perpetua;

    Contro: Comune di Sant'Anastasia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Colantuoni, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, via Villari, n. 44;

    Per l'annullamento: del provvedimento n. 195 del 7 gennaio 2009 del Comune di Sant'Anastasia, di rigetto della richiesta n. 26068 del 5 dicembre 2008, per il rilascio del permesso di costruire un edificio per lo svolgimento di attivita' di artigianato, sul fondo sito nel Comune di Sant'Anastasia, alla via Santa Chiara, riportato in catasto al foglio 4, particella 1398, di mq. 32.586;

    di ogni altro atto, presupposto, conseguente. Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Anastasia;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    1. - La ricorrente e' proprietaria di un fondo sito nel Comune di Sant'Anastasia, via Santa Chiara, riportato in catasto al foglio 4, particella 1398 (ex 72) di mq 32.586 In data 5 dicembre 2008, aveva presentato richiesta - acquisita al prot. n. 26068 del comune - per ottenere il permesso di costruire un edificio, da adibire ad attivita' artigianali. L'Amministrazione comunale - con nota prot. n. 26703 del 12 dicembre 2008 - notificava preavviso di rigetto, in quanto "la volumetria prevista in progetto eccede notevolmente quella realizzabile nel predetto fondo ricadente in zona divenuta bianca per il decorso dei cinque anni dall'approvazione del PRG, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01". 2. - Con provvedimento n. 195 del 7 gennaio 2009, il comune rigettava la richiesta. D'Errico Olga ha impugnato il predetto provvedimento con l'odierno ricorso, notificato il 12 marzo 2009 e depositato il successivo 10 aprile. Si e' costituita in giudizio l'amministrazione comunale con atto depositato il 23 giugno 2011. Con memoria difensiva depositata il 20 aprile 2015, ha chiesto il rigetto del ricorso. Alla camera di consiglio del 23 giugno 2011, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di sospensione cautelare. Alla pubblica udienza del 25 maggio 2015, la causa e' stata introitata per la decisione. 3. - Va premesso che, sotto il profilo urbanistico, la particella - secondo il vigente Piano regolatore generale del comune di Sant'Anastasia - e' inserita in zona F1, Zone di uso pubblico. Per il decorso dei cinque anni dall'approvazione del P.R.G., le prescrizioni indicate dal suddetto strumento urbanistico hanno perso efficacia, con la conseguenza che la predetta zona F1 e' attualmente classificabile come "zona bianca" e, pertanto, soggetta alle prescrizioni di legge, in particolare dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia-TUE), norma che cosi' recita: "Salvi i piu' restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densita' massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro;

    in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non puo' comunque superare un decimo dell'area di proprieta'". 4. - Con l'odierno ricorso, la ricorrente rileva essenzialmente che il diniego opposto dall'amministrazione comunale di Sant'Anastasia si fondi sull'erroneo presupposto che, per realizzare un edificio destinato ad attivita' artigianale insistente in zona bianca, viga il doppio limite - di superficie e di volume - prescritto dal menzionato art. 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. In sintesi, ed anticipando quanto piu' approfonditamente verra' illustrato in seguito, la ricorrente deduce censure volte a dimostrare, nell'ordine: la non applicabilita' dell'art. 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, posto che la regola di riferimento, nel caso di specie, andrebbe correttamente individuata nell'art. 9 della legge regionale Campania 11 agosto 2005, n. 15 che prescrive una norma piu' restrittiva di quella statale;

    in subordine, nel caso si ritenesse al contrario applicabile l'art. 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, questo andrebbe correttamente letto nel senso della non vigenza del doppio limite;

    in ulteriore subordine, nel caso di applicazione dell'art. 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, interpretato secondo la regola del doppio limite, la norma presenterebbe, per piu' profili, profili di illegittimita' costituzionale. 5. - Cio' premesso, puo' passarsi ai singoli motivi di doglianza, il cui esame e' pregiudiziale al giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza delle prospettate questioni di costituzionalita'. 5.1. - La ricorrente, con il primo motivo di censura, deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2 e 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

    dell'art. 9 legge regionale Campania 11 agosto 2005, n. 15;

    degli articoli 76 e 117 Cost.;

    l'eccesso di potere per sviamento. A suo avviso, l'amministrazione comunale fonda il provvedimento di diniego sull'erroneo presupposto dell'applicabilita' al caso di specie dell'art. 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. In cio', l'amministrazione cadrebbe in errore perche' non considera affatto che la norma statale in parola contiene una precisa clausola di cedevolezza, la quale subordina espressamente la propria efficacia all'inesistenza di norme regionali contenenti limiti piu' restrittivi. Come sopra illustrato, il menzionato art. 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, al comma 1, lettera b) - con riferimento ai comuni sprovvisti di strumenti urbanistici - consente, al di fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densita' massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro;

    qualora sia prevista la costruzione di un'opera a destinazione produttiva, la superficie coperta non puo' comunque superare un decimo dell'area di proprieta'. La norma fa comunque salvi i piu' restrittivi limiti eventualmente fissati dalle leggi regionali (e sempre nel rispetto delle norme previste dal d.lgs. n. 490/1999). La Regione Campania - allo scopo di adeguarsi alle prescrizioni della legge statale - ha emanato la legge regionale 11 agosto 2005 n. 15, il cui art. 9, comma 2, ha sostituito l'art. 4, comma 2, della legge regionale 20 marzo 1982 n. 17;

    ne e' nata la seguente disposizione: "le superfici coperte di complessi produttivi, all'esterno dei centri abitati definiti ai sensi dell'art. 3 [legge reg. n. 18/1982], non possono superare un sedicesimo dell'area di proprieta'" . Orbene, la nuova previsione della legge regionale dettata in materia se, da un lato, appare piu' restrittiva di quella statale perche', rispetto a questa, riduce da un ottavo ad un sedicesimo, il limite della superficie massima realizzabile di copertura rispetto all'area disponibile (contro un decimo del limite statale), dall'altro non detta alcuna prescrizione in ordine al cumulo dei due limiti che, anzi, sembrano viaggiare disgiunti. Da cio' discende che l'amministrazione comunale, in virtu' della clausola di cedevolezza, avrebbe dovuto fare riferimento a tale nuova previsione, con la conseguenza che l'unico limite da osservare, nell'analisi della richiesta, sarebbe stato...

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